Cassazione Civile, Ordinanza n. 06397/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 1.12.2001-31.1.2002, nel quale era stato apposto un termine poi dichiarato nullo, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, riammissione in servizio e condanna della società al pagamento di retribuzioni maturate dal 11.2.2003. In sede di rinvio, dopo cassazione limitata al capo risarcitorio per applicazione dello ius superveniens dell'art. 32 L. 183/2010, la Corte d'appello ha liquidato un'indennità pari a quattro mensilità e ha inoltre condannato il lavoratore a restituire alla società le somme versate in esecuzione della precedente sentenza di primo grado, quantificate nel lordo. Il ricorrente ha censurato: 1) omessa pronuncia ex artt. 112 e 115 c.p.c. sull'eccezione secondo cui la società non avrebbe allegato/provato di avere effettivamente corrisposto al lavoratore il netto e versato all'Erario le ritenute; 2) violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la ripetizione avrebbe dovuto riguardare solo quanto effettivamente percepito, dunque il netto; 3) violazione dell'art. 10, co. 1, lett. d-bis, TUIR, per l'erroneo richiamo di tale norma a sostegno della ripetizione del lordo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque esaminato la questione della somma versata e avesse accertato in fatto che la società aveva corrisposto al lavoratore l'importo lordo in esecuzione della sentenza esecutiva. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando il principio secondo cui, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di condanna al pagamento di somme di lavoro, il datore di lavoro può ripetere solo quanto il lavoratore ha effettivamente percepito e non anche le somme corrispondenti alle ritenute fiscali, mai entrate nella sua sfera patrimoniale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione specificamente formulato.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per la doglianza sul mancato esame dell'eccezione relativa alla prova dei pagamenti e delle ritenute.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento della censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
La ripetizione dell'indebito, nel caso di riforma della sentenza di condanna, riguarda solo quanto effettivamente uscito dal patrimonio del solvens e percepito dal lavoratore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per le censure di violazione di legge relative all'erronea quantificazione della restituzione.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR d.P.R. 917/1986
Richiamato dalla Corte territoriale, ma ritenuto non idoneo a legittimare la ripetizione di somme mai effettivamente corrisposte al lavoratore.
Ius superveniens applicato in sede di rinvio per la quantificazione dell'indennità conseguente alla nullità del termine.
art. 38, comma 1, d.P.R. 602/1973
Il diritto al rimborso fiscale spetta in via principale a chi ha eseguito il versamento anche quando venga meno, ex tunc, l'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza.
Massime di principio
- In caso di deduzione di omessa pronuncia, il vizio non sussiste se la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente o per accertamento di fatto, la questione sollevata dalla parte.
- Quando una sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del lavoratore sia riformata, il diritto di ripetizione del datore di lavoro riguarda solo le somme effettivamente percepite dal dipendente, non anche gli importi trattenuti a titolo fiscale e mai entrati nella sua disponibilità.
- Le ritenute fiscali operate in occasione del pagamento eseguito in forza di una sentenza poi riformata non possono essere recuperate dal datore nei confronti del lavoratore; l'eventuale rimborso dell'imposta segue il regime tributario e spetta in via principale al soggetto che ha effettuato il versamento all'Erario.
- Nella ripetizione delle somme pagate in esecuzione di una decisione poi caducata occorre distinguere tra la prestazione effettivamente ricevuta dal creditore e gli adempimenti fiscali connessi al pagamento, che non integrano un arricchimento del percettore.
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