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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il recupero a tassazione di euro 98.740,00, somma qualificata dall'Ufficio come reddito occulto perché registrata in bilancio come finanziamento soci senza adeguata documentazione. La contribuente sosteneva che tale classificazione fosse frutto di un errore contabile e che la somma derivasse invece da residui di mutui contratti per l'acquisto della sede sociale. Con il primo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo; con il secondo deduceva violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973; con il terzo lamentava violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario avrebbe dovuto esercitare poteri officiosi sui contratti di mutuo e che la mancata produzione documentale in sede amministrativa non impedirebbe quella giudiziale se i documenti non fossero stati specificamente richiesti dall'Ufficio. Nelle memorie illustrative cercava inoltre di introdurre un nuovo motivo relativo al mancato esame dei documenti contrattuali come violazione di legge.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione di merito era fondata, sia in primo grado sia in appello, sul mancato assolvimento dell'onere della prova circa la provenienza delle somme, con conseguente preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, essendo meramente riproduttivo del primo. Il terzo motivo è stato respinto perché la doglianza sui poteri officiosi del giudice non era pertinente rispetto alla questione decisa, e perché la censura sulla documentazione riguardava in realtà la tardiva produzione in appello e l'insufficienza della documentazione già prodotta, accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione. È stato inoltre dichiarato inammissibile il nuovo motivo proposto con memoria, poiché le memorie possono solo illustrare motivi già devoluti e non introdurne di nuovi. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    ratione temporis applicabile

    In presenza di doppia conforme fondata sulle medesime questioni di fatto, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando le sentenze di merito concordano sulla stessa ricostruzione fattuale.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalle sentenze di merito quale base presuntiva del rilievo fiscale, ma la Corte sottolinea che, in ogni caso, la questione decisiva era il mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla provenienza delle somme.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    La dedotta violazione è stata ritenuta assorbita, perché il motivo riproponeva sostanzialmente la censura già formulata con il primo mezzo.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Il mancato esercizio dei poteri officiosi non era configurabile nel caso concreto, poiché la documentazione invocata era già nella disponibilità della parte e la questione reale riguardava la tardiva produzione in appello e l'insufficienza delle prove già acquisite.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    È consentita la produzione documentale in appello, ma nel caso concreto la Corte rileva la tardività della produzione di uno dei mutui e l'inammissibilità di introdurre con memoria un nuovo motivo fondato su tale profilo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dichiarato l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito fondata sulle stesse questioni di fatto, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, poiché il sindacato di legittimità non può essere usato per riesaminare il fatto già valutato concordemente dai giudici di merito.
  • Quando l'accertamento tributario si fonda sulla qualificazione di somme come ricavi occultati o finanziamenti soci fittizi, il contribuente ha l'onere di provare la reale provenienza delle somme e la loro diversa natura.
  • Non è configurabile una violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 per mancato esercizio di poteri istruttori officiosi se la documentazione invocata è nella disponibilità della parte e la censura investe, in realtà, l'insufficienza o la tardività della prova già prodotta.
  • Le memorie illustrative in cassazione non possono introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo illustrare quelli già ritualmente devoluti.
  • La tardiva produzione documentale in appello e l'insufficienza del materiale probatorio già acquisito restano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono rivalutabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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