Cassazione Civile, Ordinanza n. 11914/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato il ricorso contro un decreto di espulsione e il conseguente ordine di trattenimento emessi dall'autorità amministrativa. Il ricorrente deduceva, con un primo motivo, nullità del provvedimento per motivazione insufficiente e contraddittoria, oltre a violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito aveva dato atto in modo oscillante dell'ammissione del ricorrente al beneficio della messa alla prova, circostanza che, se provata, sarebbe stata rilevante ai fini dell'inespellibilità. Con un secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 19 T.U. immigrazione, lamentando che non fosse stato considerato il divieto di espulsione per chi rischi la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, osservando che il trattenimento dello straniero, quale misura incidente sulla libertà personale, è legittimo solo nei casi e nei tempi rigidamente previsti dalla legge e che, proprio per il rango costituzionale del diritto inciso, il giudice deve verificare con motivazione specifica i presupposti e la congruenza della misura rispetto alla finalità del rimpatrio. Nel caso concreto, la motivazione del giudice di pace era apodittica, perché si limitava a richiamare gli artt. 13, 14 e 19 del d.lgs. 286/1998 e ad affermare l'assenza di ragioni di inammissibilità del decreto, senza un effettivo controllo sui presupposti del trattenimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio al Giudice di pace di Ferrara in diversa composizione affinché proceda a un nuovo esame con motivazione adeguata. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione in sede di legittimità, rilevando che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che la liquidazione dei compensi del difensore va effettuata dal giudice del procedimento secondo la disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
art. 13 Cost.
Il trattenimento dello straniero incide sulla libertà personale e, per la sua legittimità, richiede una riserva assoluta di legge e il rispetto di limiti temporali e condizioni rigidamente predeterminati.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Il giudice deve convalidare il trattenimento con provvedimento motivato, verificando specificamente i presupposti addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio.
artt. 13, 14 e 19 d.lgs. n. 286/1998
Il mero richiamo a tali norme non è sufficiente a integrare una motivazione adeguata sulla legittimità del decreto di espulsione o del trattenimento.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Costituisce il rimedio impugnatorio avverso il decreto di espulsione esaminato nel caso di specie.
art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Il motivo di ricorso richiamava il divieto di espulsione quando vi sia rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare; la Corte però ha assorbito tale censura.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato a fondamento della censura di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e non meramente apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata per il vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
artt. 168-bis, 168-quater c.p.p.
Richiamati nel primo motivo in relazione alla messa alla prova.
artt. 464-bis - 464-novies c.p.p.
Richiamati nel primo motivo in relazione all'istituto della messa alla prova.
artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Nel giudizio di convalida lo straniero è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 82, 83 e 133 d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio segue la disciplina speciale; la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nei procedimenti di convalida del trattenimento dello straniero il giudice deve compiere un controllo effettivo e motivato sui presupposti di legge, non essendo sufficiente il richiamo formale alle norme applicabili.
- La motivazione del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento deve indicare in modo specifico le ragioni poste a base della misura e la loro concreta congruenza con la finalità di rendere possibile il rimpatrio.
- Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale, l'autorità amministrativa e il giudice operano entro limiti rigidamente fissati dalla legge; non sono ammesse proroghe o conferme fondate su formule apodittiche o prive di verifica effettiva.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il patrocinio a spese dello Stato opera ex lege; la disciplina delle spese del difensore segue le regole speciali del testo unico sulle spese di giustizia.
- La richiesta di distrazione delle spese non equivale di per sé a rinuncia al patrocinio a spese dello Stato, poiché il difensore non può disporre del diritto processuale del proprio assistito.
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