Cassazione Civile, Ordinanza n. 09753/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione volta ad accertare l'usucapione di una particella di terreno interclusa, da decenni utilizzata in modo esclusivo dalla parte attrice e, secondo la prospettazione degli attori, posseduta prima dal loro dante causa e poi da quest'ultimo. Dopo la morte dell'originario attore, il giudizio è proseguito con gli eredi e con soggetti intervenuti/riassuntori in qualità di eredi e rappresentanti di società collegate all'attività esercitata sul terreno. Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione e accolto la condanna al rilascio del bene e al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non provato che il possesso ad usucapionem fosse riferibile in modo esclusivo all'originario attore, perché il quadro probatorio mostrava una gestione del bene e delle attività connessa anche ad altri soggetti e a una compagine sociale distinta. Gli eredi ricorrenti principali hanno dedotto nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse contraddittoriamente riconosciuto il possesso materiale ultraventennale ma escluso l'animus possidendi esclusivo; hanno inoltre censurato la condanna generica al risarcimento per occupazione illegittima, assumendo che mancasse l'accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c. La ricorrente incidentale adesiva ha contestato il mancato rilievo della presunzione di possesso nei periodi intermedi e ha invocato una pretesa confessione stragiudiziale del Comune, oltre a sostenere che la disciplina delle autorizzazioni di polizia avrebbe confermato il possesso diretto del titolare della licenza. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio e, per la parte relativa al danno da occupazione sine titulo, ha confermato che si tratta di un danno normale/presunto, risarcibile ove dedotto nella domanda; in conclusione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale degli eredi della parte attrice e il ricorso incidentale adesivo della controparte, confermando la sentenza d'appello che aveva escluso l'usucapione del terreno per difetto di prova di un possesso esclusivo e riferibile all'originario attore. I motivi che denunciavano vizi motivazionali e violazioni di legge sono stati ritenuti inammissibili, in larga parte perché proponevano una rivalutazione del compendio probatorio e perché, nel regime della doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non era deducibile senza indicare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Quanto alla condanna generica al risarcimento per occupazione senza titolo, la Corte ha ritenuto infondata la censura, ribadendo che il danno da occupazione sine titulo integra una lesione del diritto di proprietà risarcibile in re ipsa/come danno normale, purché la relativa domanda sia stata proposta. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti e disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il possesso mediato, esercitato per mezzo di altra persona che detiene la cosa, è un possesso idoneo all'usucapione ove ricorrano gli altri presupposti di legge.
L'usucapione richiede la prova di un possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto per il tempo previsto dalla legge.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha però escluso che le doglianze superassero il limite della rivalutazione del fatto.
La domanda di condanna generica presuppone l'accertamento del diritto dedotto; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la domanda risarcitoria per occupazione sine titulo era stata ritualmente introdotta e il danno è stato considerato risarcibile in sé.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o mancante non ricorre quando la sentenza espone un percorso argomentativo comprensibile e coerente al minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio motivazionale è ristretto; in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se non sono evidenziate le difformità tra le motivazioni di primo e secondo grado.
La decisione è stata assunta nel procedimento camerale accelerato su istanza di decisione delle parti.
Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo; la lesione di tale facoltà da occupazione abusiva fonda il danno risarcibile.
La Corte ha richiamato la norma in relazione alla domanda risarcitoria per occupazione illegittima, ritenendo sufficiente la deduzione della lesione del diritto di proprietà e del conseguente danno normale.
Richiamato dalla ricorrente per prospettare una confessione stragiudiziale del Comune; la Corte ha escluso che le diffide potessero integrare confessione nei termini di legge.
Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione stragiudiziale; la Corte ha precisato che occorrono l'elemento soggettivo e quello oggettivo della dichiarazione confessoria.
art. 8 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Invocato per sostenere la personalità e l'inesportabilità dell'autorizzazione di polizia; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di violazione di legge o di nullità in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il possesso utile ad usucapionem può essere anche mediato, ma deve risultare provato in modo univoco quanto alla sua riferibilità al soggetto che ne invoca gli effetti, senza incertezze sulla titolarità o sull'esercizio esclusivo del potere di fatto.
- La domanda di risarcimento per occupazione senza titolo di un bene immobile tutela la lesione del diritto di proprietà e il danno può essere considerato normale o presunto, con liquidazione anche equitativa parametrata al valore locativo di mercato, se la domanda è stata ritualmente proposta.
- Una dichiarazione dell'ente che contesti un'occupazione abusiva non integra automaticamente confessione stragiudiziale: occorre che ricorrano gli elementi soggettivo e oggettivo della confessione, cioè la volontà di ammettere un fatto sfavorevole e il correlativo pregiudizio per il dichiarante.
- La motivazione della sentenza è sufficientemente immune da nullità quando rende percepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice, anche se non aderisce alla lettura delle prove proposta dalla parte soccombente.
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