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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10648/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti responsabili della vendita in concorso di biglietti contraffatti per i concerti del 10 agosto 2015 (almeno 583 biglietti per J-AX e almeno 85 per Francesco Renga). I motivi di doglianza erano: (1) nullità/violazione delle norme procedurali per presunta mancata tempestiva effettuazione dell'interrogatorio dopo l'avviso di conclusione indagini, con richiamo agli artt. 552, comma 2, 178, comma 1 lett. c) e 180 c.p.p. e all'art. 415-bis c.p.p.; (2) vizi di motivazione e insufficienza/ genericità della prova in ordine al loro coinvolgimento (contestando il ruolo organizzativo attribuito, l'accuratezza delle dichiarazioni del teste SIAE Barrasso, la natura delle vendite tramite gestori esterni di biglietteria e il collegamento tra la società Ticket Service e gli imputati; rilevando inoltre che Maurizio Senese aveva segnalato la vendita abusiva alla Guardia di Finanza); (3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), sostenendo che la condotta non avrebbe inciso in misura tale da ledere significativamente il bene giuridico della sicurezza pubblica, anche in considerazione dell'intervento segnalato alla Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura procedurale: l'avviso di conclusione indagini era stato notificato al difensore d'ufficio il 6/4/2016 e agli imputati l'11/4/2016; la successiva notifica al difensore di fiducia (28/6/2016) non poteva sanare la decadenza del termine di 20 giorni per chiedere l'interrogatorio, già spirato; pertanto la richiesta tardiva del 6/7/2016 era inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito sul coinvolgimento di entrambi gli imputati e ha richiamato il divieto di sindacare in Cassazione la valutazione della prova salvo vizi specifici della motivazione. Il terzo motivo (tenuità) è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la gravità della condotta finalizzata all'incremento dei profitti e all'elusione delle prescrizioni della Commissione di vigilanza, e ha escluso che le dichiarazioni difensive sull'intervento alla Guardia di Finanza abbiano valore probatorio tale da mutare il giudizio. Conseguentemente il rigetto dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. (la Corte d'appello, in sede di merito, aveva comunque dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati indicati nel capo a)).

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    termine di 20 giorni per chiedere l'interrogatorio dopo l'avviso di conclusione indagini

    Il termine decorre dalla prima notifica dell'avviso; la successiva notifica al difensore di fiducia non rinnova né sospende la decorrenza originaria e non può rimuovere la decadenza già intervenuta

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    limiti di impugnazione in cassazione

    Limita il contenuto e l'ampiezza del ricorso in Cassazione nei termini previsti dalla disciplina processuale; i motivi devono rispettare i limiti formali e temporali

  • art. 552 c.p.p., comma 2

    norme processuali richiamate in relazione a nullità

    Richiamata nella censura procedurale, la norma è valutata unitamente alle regole sull'attività difensiva e sulla tempestività degli atti; la Corte non ha ravvisato un vizio che determini la nullità favorevole ai ricorrenti

  • art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c)

    norma sulla nullità degli atti processuali

    Invocata come presidio di nullità, ma la Corte ha ritenuto che la decadenza per tardiva richiesta di interrogatorio non sia sanata da successive notifiche e che non sussistano vizi tali da provocare nullità rilevante

  • art. 180 c.p.p.

    norma sulle nullità e loro rimozione

    Valutata in relazione alla discutibilità dell'atto; la Corte ha ribadito la rigidità dei termini processuali e l'impossibilità di rimuovere effetti irreversibili con adempimenti successivi superflui

  • art. 131-bis c.p.

    La disposizione richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo; la Corte conferma che la tenuità va valutata con riferimento a tutti gli elementi fattuali e non è applicabile se la condotta dimostra un significativo rischio o intenzione di profitto

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena (richiamato nella valutazione della tenuità)

    Occorre considerare il grado di colpevolezza, le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo nel valutare attenuanti e tenuità

  • art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e)

    limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

    Esclude in Cassazione la sindacabilità di mere contestazioni sul significato della prova o richieste di rivalutazione del merito; il controllo è limitato ai vizi specifici di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso

    Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di rigetto dei ricorsi, come avvenuto nella presente pronuncia

  • r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 9 e 17

    norme richiamate nel capo a) (reati di cui è stato dichiarato l'estinzione per prescrizione)

    Norme del regio decreto riferite alla materia oggetto di alcune imputazioni ritenute prescritte dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha contestato quella statuizione sulla prescrizione

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di conclusione indagini produce effetti rispetto al difensore formalmente risultante al momento del deposito; la nomina successiva di un difensore di fiducia non rinnova i termini utili per chiedere l'interrogatorio se il termine originario è già spirato
  • I termini processuali sono rigorosi: atti 'di cortesia' o notifiche successive non sanano decadenze già intervenute e non possono alterare gli effetti prodotti dalla mancata tempestività
  • In Cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione della prova o il rinnovato apprezzamento degli elementi di fatto: le censure devono segnalare vizi motivazionali specifici e non soltanto dissensi sulla valutazione probatoria
  • La tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo; le iniziative difensive dichiarate (es. segnalazioni alle autorità) devono essere provate ed emergere chiaramente dagli atti per incidere sul giudizio di tenuità
  • Quando si contesta una decisione di merito è essenziale proporre censure circostanziate e argomentate, indicando dove la motivazione risulti illogica, contraddittoria o priva di riferimenti agli elementi decisivi, altrimenti la censura sarà dichiarata inammissibile per genericità
  • Se si intende sollevare profili procedurali relativi a notifiche e termini, è fondamentale documentare la qualità del destinatario dell'atto al momento del deposito e la data certa di notifica; ogni incertezza o omissione può determinare la perdita della tutela

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