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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05969/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da un invito al pagamento del contributo unificato emesso nei confronti della società privata in relazione alla proposizione di motivi aggiunti in un giudizio davanti al TAR Friuli Venezia Giulia relativo a una procedura di gara pubblica. La Commissione/ufficio riteneva dovuto un ulteriore contributo perché, con i motivi aggiunti, sarebbero state introdotte domande nuove: in particolare l'impugnazione di una successiva "nota di osservazioni generali" della stazione appaltante del 19/12/2017, qualificata come atto autonomamente lesivo, con ampliamento considerevole dell'oggetto del giudizio e della causa petendi. La società aveva invece sostenuto che i motivi aggiunti non avevano ampliato il petitum, ma si erano limitati a sviluppare contestazioni già proposte contro l'aggiudicazione e gli atti presupposti. I ricorrenti censuravano la sentenza della CGT di secondo grado per violazione del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, assumendo che il contributo unificato fosse dovuto ogni volta che i motivi aggiunti impugnino un diverso provvedimento lesivo con ampliamento dell'oggetto della controversia; sostenevano inoltre che non si trattava di mera invalidità derivata, ma di nuovi motivi di illegittimità diretti contro un atto nuovo e autonomamente impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la debenza di un ulteriore contributo unificato, poiché dai motivi aggiunti non risultava un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente. La Corte ha valorizzato il criterio, ricavato anche dalla giurisprudenza della CGUE, secondo cui il contributo aggiuntivo è dovuto solo quando i motivi aggiunti introducano un oggetto effettivamente distinto e un ampliamento significativo del thema decidendum. Nel caso concreto, la "nota di osservazioni generali" era stata ritenuta non direttamente impugnabile e priva di autonoma efficacia provvedimentale, mentre i motivi aggiunti erano stati qualificati come mere specificazioni e repliche rispetto a questioni già dedotte. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, sotto un ulteriore profilo, la censura nella parte in cui contestava l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'interpretazione degli atti processuali. Ha condannato i ricorrenti alle spese e, applicando l'art. 380-bis c.p.c. e l'art. 96 c.p.c., ha disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende e una somma ulteriore a favore della controparte.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1

    Il contributo unificato per i ricorsi davanti ai giudici amministrativi è dovuto anche per i motivi aggiunti solo quando questi introducono domande nuove; non basta la semplice proposizione di motivi aggiunti se non c'è un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 43

    I motivi aggiunti possono essere di due tipi: quelli che aggiungono nuove ragioni a domande già proposte e quelli che introducono domande nuove connesse a quelle originarie.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 120, comma 7

    Nei giudizi sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, i nuovi atti attinenti alla medesima procedura devono essere impugnati con motivi aggiunti.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione degli atti processuali va censurata deducendo la violazione dei criteri ermeneutici o il vizio motivazionale, con specifica indicazione delle affermazioni del giudice in contrasto col testo dell'atto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata dei ricorsi conforme alla proposta può comportare l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta, può essere disposta la condanna per პასუხისმგabilità aggravata e il pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 63 c.p.a.

    L'atto richiamato nel giudizio amministrativo era una risposta a richiesta istruttoria e non un provvedimento autonomamente impugnabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamato insieme alla direttiva 89/665 a tutela dell'effettività del ricorso nei procedimenti di gara.

  • Direttiva 89/665/CEE

    I tributi giudiziari multipli sono ammissibili solo se i ricorsi o i motivi aggiunti hanno oggetti effettivamente distinti e determinano un considerevole ampliamento della controversia già pendente.

Massime di principio

  • Il contributo unificato aggiuntivo nei giudizi amministrativi non dipende dalla mera presenza di motivi aggiunti, ma dall'effettiva introduzione di domande nuove che ampliino in modo considerevole l'oggetto della controversia.
  • Per stabilire se i motivi aggiunti comportino un nuovo contributo unificato occorre verificare in concreto se essi abbiano ad oggetto provvedimenti autonomamente lesivi e un thema decidendum distinto, oppure se si limitino a sviluppare contestazioni già proposte contro atti collegati in rapporto di dipendenza.
  • L'esame della debenza del contributo richiede un'interpretazione del contenuto degli atti processuali; la relativa censura in cassazione deve investire specificamente i criteri ermeneutici applicati o il vizio motivazionale, non potendo risolversi in una generica contestazione dell'accertamento di fatto.
  • La disciplina nazionale sul contributo unificato va letta in modo conforme al diritto unionale: la duplicazione dei tributi giudiziari è compatibile con il principio di effettività solo se i ricorsi successivi o i motivi aggiunti presentano oggetti realmente distinti e un ampliamento significativo della lite.
  • Quando un atto successivo è privo di autonoma efficacia provvedimentale e costituisce soltanto risposta o sviluppo di elementi già in discussione, non sussiste, di regola, il presupposto per un ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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