Cassazione Civile, Ordinanza n. 27057/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conducente)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale tra due autovetture avvenuto in Pietraperzia il 28 gennaio 2010. Il danneggiato ha convenuto la controparte e la propria assicurazione chiedendo il risarcimento dei danni materiali al veicolo tramite indennizzo diretto. La conducente dell'altro mezzo, rimasta convenuta e poi appellante, ha proposto domanda riconvenzionale per i danni fisici e materiali asseritamente subiti. Il giudice di pace ha rigettato la riconvenzionale ritenendola esclusiva responsabile del sinistro. Il tribunale, in appello, ha invece attribuito la responsabilità in concorso, nella misura dell'80% all'altro conducente e del 20% alla ricorrente, ma ha ritenuto inapplicabile la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. alla domanda della ricorrente verso la propria assicurazione, sul rilievo del concorso di colpa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 149 d.lgs. 209/2005, censurando la statuizione che aveva escluso l'operatività del risarcimento diretto in ragione del concorso di colpa del danneggiato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. è applicabile anche quando il sinistro coinvolga più di due veicoli, purché, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti sono rivolte le pretese, non vi siano ulteriori veicoli responsabili del danno. Ha precisato che il meccanismo resta operante anche in caso di corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dalla presenza di altri danneggiati, perché la ratio è semplificare la liquidazione nei sinistri con soli danni a cose o lievi lesioni. Di conseguenza, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Enna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche in presenza di corresponsabilità del danneggiato istante; è esclusa solo se, oltre ai veicoli delle parti in lite, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno.
Costituisce la base regolamentare della disciplina del risarcimento diretto.
art. 1, comma 1, lettera d), D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254
collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili
La nozione regolamentare non esclude l'operatività della procedura quando vi sia corresponsabilità del danneggiato; la preclusione opera solo in caso di coinvolgimento di ulteriori veicoli responsabili.
Richiamato per delimitare le lesioni di lieve entità cui si riferisce la procedura di risarcimento diretto.
art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata nel merito dal giudice di appello ai fini dell'accertamento della responsabilità nella circolazione stradale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte esclude, per effetto dell'accoglimento del ricorso, il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La procedura di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. non è esclusa dal solo fatto che il danneggiato che la invoca sia corresponsabile del sinistro: la corresponsabilità non impedisce di rivolgersi alla propria assicurazione.
- Il risarcimento diretto resta precluso soltanto quando, oltre ai due veicoli delle parti in lite, risultino coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno, perché in tal caso si altera il perimetro applicativo della disciplina speciale.
- La ratio dell'art. 149 cod. ass. è la semplificazione e accelerazione della liquidazione dei sinistri stradali con danni ai veicoli e/o lesioni lievi, tramite un sistema di gestione e compensazione tra assicuratori.
- In sede di legittimità, la violazione dell'art. 149 cod. ass. sussiste quando il giudice di merito neghi il risarcimento diretto per il solo concorso di colpa dell'istante, applicando un limite non previsto dalla disciplina speciale.
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