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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32129 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Per l'anno d'imposta 2005 l'Amministrazione contestava la deducibilità di Euro 2.028.735,94 quale svalutazione crediti operata da C. Italia Spa relativa a finanziamenti erogati tramite cessione del quinto dello stipendio. L'Ufficio riteneva che tali crediti fossero coperti da garanzia assicurativa (ex D.P.R. 180/1950, art.54) e quindi esclusi dal plafond forfettario di deducibilità previsto dall'art.106, comma 3, TUIR; inoltre ha rettificato la dichiarazione consolidata aumentando il reddito complessivo. Le società avevano impugnato gli avvisi; la CTR aveva dato loro ragione; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui l'art.106, comma 3, TUIR consente la deducibilità delle svalutazioni dei crediti per l'importo non coperto da garanzia assicurativa anche quando la garanzia (come quella prevista dal D.P.R. 180/1950 per la cessione del quinto) copre solo rischi parziali (es. vita e perdita dell'impiego) e non rischi quali l'insolvenza del datore di lavoro o la diminuzione temporanea dello stipendio. Di conseguenza è legittima la deduzione della quota svalutata non integralmente assicurata; il ricorso dell'Amministrazione è rigettato e sono compensate le spese di legittimità a carico dell'Agenzia in favore delle società (liquidate in Euro 10.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 106, comma 3

    Per gli enti creditizi e finanziari (...) le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (...) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60% del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio

    La Corte interpreta la norma nel senso che è deducibile la parte di svalutazione non coperta da garanzia assicurativa anche se la garanzia è «parziale»; il limite forfettario dello 0,60% si applica all'importo non coperto.

  • D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 54

    Norma che disciplina la garanzia per i finanziamenti tramite cessione del quinto (limita sostanzialmente la garanzia all'assicurazione sulla vita e al rischio di perdita dell'impiego)

    Questa garanzia legale è ritenuta parziale: non copre rischi quali l'insolvenza del datore di lavoro o la perdita/reduzione temporanea dello stipendio; la presenza di tale polizza non esclude automaticamente la deducibilità della quota di svalutazione non coperta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    Norma citata in relazione alla rettifica della dichiarazione (accertamento di secondo livello)

    Fondamento normativo per le rettifiche e le rettifiche di dichiarazioni fiscali operate dall'Amministrazione (uso procedurale nel caso in esame).

  • D.M. 9 giugno 2004, art. 3

    Citato quale regola attuativa per la rettifica della dichiarazione modello CNM

    Norma amministrativa richiamata per l'operatività dell'accertamento di secondo livello e della rettifica della dichiarazione consolidata.

  • D.P.R. 16 marzo 1942, n. 262, art. 2426 c.c. (richiamato)

    Principi contabili civilistici richiamati nell'argomentazione dell'Amministrazione

    L'Amministrazione aveva richiamato aspetti contabili per sostenere che gli importi recuperati non costituiscono perdita; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo escluda la deducibilità prevista dall'art.106 TUIR quando la copertura assicurativa è parziale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101 (richiamato)

    Articolo richiamato dall'Amministrazione per una lettura integrata del TUIR; la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione data dall'art.106, comma 3, in combinato con la natura parziale della garanzia.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (mezzo di impugnazione invocato)

    Fondamento procedurale per il ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha respinto il motivo e quindi non ha ravvisato vizio applicativo nella sentenza impugnata.

  • Precedente giurisprudenziale: Cass. ord. 12 agosto 2021, n. 22763

    La Corte ha assicurato continuità con questo precedente, che afferma che l'art.106, comma 3, consente la deducibilità delle svalutazioni non integralmente coperte da garanzia, anche se la garanzia è limitata.

Massime di principio

  • La presenza di una polizza assicurativa sui finanziamenti non esclude automaticamente la deducibilità delle svalutazioni: la deducibilità riguarda la parte non coperta dalla garanzia assicurativa.
  • Se la garanzia è 'parziale' (es. copertura limitata a vita e perdita dell'impiego per la cessione del quinto), restano deducibili le svalutazioni riferite ai rischi non coperti (es. insolvenza del datore di lavoro, riduzione temporanea dello stipendio).
  • Per applicare correttamente l'art.106, comma 3, è necessario esaminare la portata qualitativa e quantitativa della copertura assicurativa e documentare la quota di rischio effettivamente non assicurata.
  • L'Amministrazione deve dimostrare che la copertura è totale per escludere la deducibilità; in caso di dubbi o coperture limitate il beneficio della deduzione spetta al contribuente entro i limiti forfettari previsti.
  • Nei casi di tassazione di gruppo, le rettifiche operate a livello di consolidante devono essere valutate alla luce della normativa sul consolidato e della documentazione che attesti la reale estensione delle garanzie sui crediti.

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