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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32069 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 8681/2021 ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4) e art. 391 bis c.p.c., sostenendo che la Corte non avrebbe tenuto conto di un tentativo di notifica effettuato il 9 ottobre 2019 (prima della scadenza del termine 'lungo' dell'11 ottobre 2019). La prima notifica sarebbe stata erroneamente inviata al difensore di primo grado non competente per la fase di legittimità; l'Agenzia sostiene che, pur essendo la prima notifica nullamente effettuata, la successiva rinnovazione (effettuata poi il 22 ottobre 2019) avrebbe dovuto conservare gli effetti della data iniziale se l'errore fosse stato non imputabile. Il contribuente ha contestato che la notifica del 9 ottobre sia inesistente e non collegata alla successiva, e ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'Agenzia non abbia dimostrato che il mancato perfezionamento della notifica del 9 ottobre fosse non imputabile al notificante né che vi sia stata una tempestiva e legittima ripresa del procedimento notificatorio. La giurisprudenza richiede che, per conservare gli effetti della prima attivazione del procedimento, il notificante provi l'assenza di colpa e l'attivazione del nuovo procedimento entro termine ragionevole; tali elementi non sono stati forniti. Inoltre, l'errore invocato non è risultato essenziale e decisivo ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4). L'Agenzia è stata condannata alle spese (Euro 2.200,00 compensi + Euro 200,00 spese non documentabili e accessori).

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c. n. 4

    Consente la revocazione per errore materiale o di fatto; l'errore dedotto deve essere essenziale e decisivo, ossia tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Norma richiamata quale base procedurale per l'azione di revocazione dell'ordinanza; utilizzata insieme ad art. 395 c.p.c. per impugnare l'ordinanza ritenuta affetta da errore.

  • D.L. n. 118 del 2019, art. 6

    Rilevante ai fini del calcolo dei termini di impugnazione (sospensione feriale); nella vicenda la Corte ha ritenuto rilevante la sospensione per il 2018 ma non per il 2019, facendo scadere il termine il 11 ottobre 2019.

  • Cass. sez. un. 13394 del 28/04/2022

    "in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento"

    La conservazione degli effetti della prima attivazione notificatoria è possibile solo se il notificante dimostra l'assenza di colpa e l'effettiva e sollecita ripresa del procedimento; altrimenti la notifica valida è quella effettivamente perfezionata.

  • Altra giurisprudenza citata (Cass. 115/2022; Cass. 19060/2015; Cass. 30245/2018; Cass. 17864/2017; Cass. 12283/2004)

    Consolidato principio secondo cui la rinnovazione della notifica può far decorrere gli effetti dalla data iniziale solo se il notificante prova che il mancato perfezionamento non è a lui imputabile e che abbia attivato il nuovo procedimento entro un termine ragionevole; l'errore dedotto per revocazione deve avere natura essenziale e decisiva.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) richiede che l'errore sia essenziale e decisivo: deve esserci un nesso causale tra l'errore e la diversa decisione che si sostiene sarebbe stata adottata.
  • Una notifica 'andata a vuoto' può conservare gli effetti dalla data iniziale solo se il notificante prova l'assenza di colpa nella mancata perfezione e dimostra di aver attivato tempestivamente una nuova procedura di notifica.
  • Il mancato perfezionamento per ragioni imputabili al notificante (es. invio ad un difensore non competente o facilmente identificabile come non di grado superiore) non consente di preservare la data della prima notifica.
  • Il peso della prova circa la non imputabilità dell'errore e della tempestiva ripresa del procedimento grava sul notificante che invoca la conservazione degli effetti della prima attivazione.
  • In mancanza di prova della non imputabilità e della sollecita ripresa, la data rilevante per la tempestività dell'impugnazione è quella della notifica effettivamente perfezionata.
  • Prima di affidarsi alla conservazione degli effetti di una notifica difettosa, il notificante deve documentare sia la causa non imputabile del fallimento sia le azioni diligenti poste in essere per rimediare; altrimenti la censura per tardività regge.

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