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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32059 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la revoca dell'ordinanza della Cassazione n. 23313/2013 che aveva dichiarato estinto il giudizio in quanto la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12. L'ufficio contesta che la Corte abbia esteso l'estinzione a tutti gli avvisi impugnati sulla base di una comunicazione di regolarità che, in realtà, riguardava solo l'avviso relativo al 1997; chiede quindi revoca parziale dell'ordinanza e accoglimento del ricorso di cassazione relativamente agli avvisi per gli anni 1996 e 1997. In sede di merito sostiente inoltre la violazione del TUIR (D.P.R. 917/1986, art. 75 ora 109) nella valutazione della deducibilità dei costi risultanti da fatture riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti e contesta l'insufficiente motivazione del giudice di appello che ha recepito senza autonoma valutazione una sentenza penale di assoluzione.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di revocazione: ha rilevato che la comunicazione di regolarità non riguardava tutti gli avvisi e ha quindi revocato parzialmente l'ordinanza di estinzione limitatamente agli avvisi per i quali non era intervenuta la definizione agevolata. In sede rescissoria la Corte ha accolto il ricorso in cassazione dell'Agenzia su tali avvisi (irpef/ilor anni 1996 e 1997), censurando la valutazione del giudice di merito sia sotto il profilo della deducibilità dei costi (richiamando la disciplina novellata e l'onere probatorio del contribuente) sia perché il giudice di appello non ha effettuato una valutazione autonoma del contenuto della sentenza penale di assoluzione. La sentenza d'appello è stata cassata parzialmente e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12

    Disciplina della definizione agevolata della lite fiscale; la comunicazione di regolarità dell'ufficio opera quale presupposto per la dichiarazione di estinzione del giudizio ma deve riguardare specificamente gli avvisi oggetto di impugnazione

  • L. n. 289/2002, art. 16, comma 8

    Norma richiamata dalla Corte in materia di estinzione del giudizio per definizione della lite; applicazione limitata alla portata effettiva della comunicazione di definizione

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (ora 109)

    Principi per la deducibilità dei componenti negativi del reddito d'impresa: i costi sono deducibili se sussistono requisiti di effettività, inerenza e determinabilità; la mera registrazione formale delle fatture non è sufficiente

  • L. n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis, e successive modifiche (D.L. n. 16/2012, art. 8 conv. L. n. 44/2012)

    Novellando la disciplina, la normativa ha previsto che l'acquirente può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (anche se consapevole della fraudolenza), purché dimostri effettività, inerenza e determinabilità; tale ius superveniens si applica se più favorevole e il rapporto tributario non è esaurito

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4

    Limiti probatori nel processo tributario e incompatibilità dell'automatica importazione della cosa giudicata penale nel giudizio tributario

  • Codice di procedura civile, art. 395 c.p.c. n. 4

    Vizio denunciato in revocazione: errore materiale o svista della Corte nell'estensione dell'effetto estintivo

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 3 e 5

    Vizi dedotti in cassazione: violazione di norme di diritto (n.3) e insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo (n.5)

  • Codice di procedura civile, art. 116 c.p.c.

    Poteri del giudice di valutare la condotta delle parti e il materiale probatorio; obbligo del giudice tributario di confrontare il contenuto della sentenza penale con gli elementi di prova del giudizio tributario

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata opera solo se la comunicazione dell'ufficio riguardi effettivamente tutti gli avvisi impugnati: un errore di estensione può giustificare revoca parziale dell'ordinanza
  • Dopo le modifiche normative, i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti dal compratore se il contribuente dimostra l'effettività, l'inerenza e la determinabilità dei costi; la prova dell'effettività grava sul contribuente
  • La mera registrazione contabile delle fatture non è sufficiente a provare la deducibilità: il giudice deve verificare i requisiti sostanziali del costo ai sensi del TUIR (art. 109 e correlate)
  • Una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario: il giudice tributario deve compiere una valutazione autonoma e motivata del contenuto della decisione penale confrontandola con le prove del processo tributario
  • L'omissione di una valutazione autonoma o di una motivazione su un fatto decisivo può costituire motivo fondato di cassazione e determinare la cassazione parziale con rinvio per nuovo esame
  • Errori formali o di svista nella ricostruzione della portata di comunicazioni amministrative possono essere sanati tramite revocazione parziale dell'ordinanza quando emergano dagli atti elementi chiari sull'effettiva portata della comunicazione

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