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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32139 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni della cedente Rete Service Srl per gli anni 2004-2005. La G. Srl eccepiva, fra gli altri motivi, la nullità delle cartelle per mancata preventiva escussione del patrimonio della cedente (beneficium excussionis) prima di agire nei confronti della cessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione al quinto motivo, ritenendo necessario applicare il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 28709/2020) e cassando la sentenza della CTR. La causa è stata rimessa alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché compia l'accertamento di fatto richiesto in ordine all'onere della prova circa l'insufficienza o capienza del patrimonio della cedente e decida conseguentemente sulle cartelle e sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997, art. 14

    Il cessionario è responsabile in solido entro i limiti del valore dell'azienda, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; l'obbligazione è limitata al debito risultante dagli atti amministrativi alla data del trasferimento. La Corte ha ritenuto che il cessionario può opponere il beneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella e che occorre verificare l'incapienza del patrimonio della cedente dagli atti o tramite prova.

  • Cass. SS.UU. n. 28709/2020

    Principio chiave: in materia di riscossione il socio/cessionario può eccepire la violazione del beneficio della preventiva escussione; la ripartizione dell'onere della prova varia a seconda della natura societaria (società semplice vs. società in nome collettivo, accomandita, per azioni). Se l'Amministrazione prova l'incapienza totale, il ricorso va respinto; se il coobbligato prova la capienza, il ricorso va accolto; in caso di prova parziale o assente si applica l'art. 2697 c.c.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 53

    Norma processuale sulla sottoscrizione degli atti di impugnazione; il vizio di mancata sottoscrizione del ricorso in appello doveva essere dedotto con i corretti rimedi processuali e non come vizio di omessa motivazione in cassazione.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 36

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione della sentenza impugnata; la censura di omessa esposizione dei motivi deve essere valutata secondo i parametri di motivazione richiesti dal codice.

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-bis e D.P.R. 633/1972, art. 54-bis

    Norme che legittimano il controllo automatizzato sulle dichiarazioni fiscali; costituivano il presupposto dell'accertamento che ha portato alle cartelle notificate alla cedente e alla successiva iscrizione a ruolo contestata.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova applicata quale criterio suppletivo: se non emergono prove chiare, il risultato dipende da chi grava dell'onere probatorio nelle specifiche ipotesi (creditore o coobbligato).

Massime di principio

  • Il cessionario di azienda o ramo d'azienda può opporre, davanti al giudice tributario che decide sull'impugnazione della cartella, il beneficium excussionis: non si tratta di nullità automatica della cartella ma di eccezione sostanziale che impone accertamenti probatori.
  • La ripartizione dell'onere della prova dipende dalla natura della società: per le società semplici il socio/cessionario deve provare che il credito può essere soddisfatto sul patrimonio sociale; per società di persone o per azioni l'Amministrazione deve provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo prova certa in senso contrario.
  • Se l'Amministrazione dimostra l'incapienza patrimoniale del cedente, la domanda del cessionario va respinta; se il cessionario dimostra la capienza del patrimonio del cedente, la cartella va annullata nei limiti provati; prove parziali comportano accoglimento parziale.
  • In assenza di prove idonee, si applica l'art. 2697 c.c.: il giudice deciderà in base a quale soggetto grava l'onere della prova nella fattispecie concreta.
  • Contestazioni formali (es. mancata sottoscrizione di un atto) devono essere dedotte secondo le regole processuali specifiche e non travestite da vizio di motivazione in cassazione.
  • In casi analoghi è opportuno raccogliere documentazione che dimostri lo stato patrimoniale della cedente alla data del trasferimento e gli atti amministrativi che attestino l'entità del debito alla stessa data (per i limiti di responsabilità di cui al comma 2 dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997).
  • Se l'Amministrazione non ha compiuto accertamenti o non produce elementi sulla incapienza del patrimonio della cedente, il cessionario ha solide possibilità di ottenere l'accoglimento dell'eccezione della preventiva escussione.

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