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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32141 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato l'avviso d'accertamento IRPEG e IRAP per il 2003. L'accertamento aveva disconosciuto costi relativi a compensi per prestazioni medico-chirurgiche rese da professionisti e compensi aggiuntivi dovuti alla European Neurosurgical Institute Srl. Il contribuente sostiene di aver prodotto documentazione in sede di verifica (processi verbali di constatazione e allegati) attestante l'effettività e la competenza dei costi al 2003; la CTR avrebbe ritenuto la documentazione non "specifica" senza esaminarla o motivare adeguatamente il perché della sua insufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione della sentenza impugnata. Ha rilevato che la CTR non ha dato conto dell'esame effettivo dei processi verbali e dei documenti prodotti né delle ragioni per cui tali elementi non sarebbero "specifici" a dimostrare effettività e competenza dei costi; la motivazione si è concentrata su ciò che il contribuente avrebbe dovuto produrre in via ipotetica anziché sui documenti effettivamente prodotti. Per tali motivi la Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, in diversa composizione, demandando anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella censura del ricorrente con riferimento al principio di non contestazione; la Corte segnala che tale principio non è stato adeguatamente considerato dalla CTR nell'analisi della documentazione prodotta durante la verifica.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Riferito al controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze: la riforma ha ridotto l'oggetto del sindacato della Cassazione, ma la Corte conferma che resta ammissibile la cassazione per carenza della motivazione che configuri un vizio grave (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile). Nel caso concreto tale soglia è stata superata dalla motivazione insufficiente della CTR.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al valore probatorio privilegiato dei processi verbali di constatazione; la Corte osserva che la CTR non ha valutato adeguatamente tali risultanze probatorie.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il principio costituzionale della motivazione sufficiente delle decisioni (art. 111 Cost.), indicando che la motivazione deve consentire il controllo sulla logicità e correttezza del percorso decisorio e che la motivazione apparente o inesistente giustifica la cassazione.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ricordata come fonte della limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione introdotta nella cassazione; la Corte interpreta tale riforma alla luce del minimo costituzionale richiesto, confermando la possibilità di cassazione quando ricorra una anomalia motivazionale grave.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve esaminare e motivare specificamente le risultanze documentali effettivamente prodotte in sede di verifica e nei processi verbali di constatazione; non è sufficiente argomentare rispetto a prove ipotetiche non depositate.
  • La mancanza di una motivazione che espliciti il percorso logico-fattuale dal materiale probatorio al convincimento del giudice integra vizio rilevante ai fini della cassazione, se raggiunge la soglia della "mancanza assoluta" o della "motivazione apparente".
  • Quando il contribuente produce documentazione in sede di verifica e questa è menzionata nei processi verbali, il giudice deve indicare perché tali elementi non risultino "specifici" o probatori della competenza/effettività del costo; la mera enunciazione del risultato non è sufficiente.
  • La riforma del controllo di legittimità sulla motivazione limita il sindacato della Cassazione, ma non esclude la disapplicazione quando il difetto motivazionale impedisca qualsiasi controllo logico della decisione.
  • In casi di accertamento tributario, il valore probatorio dei processi verbali e degli atti di verifica va valutato esplicitamente; se il giudice li ritiene insufficienti deve spiegare concretamente le ragioni (quali elementi mancano o risultano contraddittori).

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