Sentenza del 31/10/2022 n. 1260 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento catastale notificati il 24.06.2017 che avevano riclassificato due immobili (mappale XX sub 7 e sub 8) dalla categoria A/7 alla categoria A/8 con aumento della rendita catastale. I ricorsi originari contestavano, tra l'altro: decadenza dell'avviso (art.1 D.M. 701/94); difetto/criticità della motivazione ex art.7 L.212/2000; errato attribuzione di categoria (A/8 anziché A/7) e classe; illegittimità della rendita attribuita; difetto di sottoscrizione (art.42 DPR 600/73); nullità/inesistenza della notifica. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto i ricorsi riconoscendo per il sub 7 la classe 1^ e rendita ridotta, confermando il classamento per il sub 8. In appello le ricorrenti contestavano in particolare la carenza motivazionale degli avvisi e la fondatezza del classamento A/8, producendo consulenze tecniche comparative e sottolineando che la procedura DOCFA e le caratteristiche costruttive dovrebbero condurre all'attribuzione A/7.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto fondato il motivo principale relativo al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul procedimento DOCFA, la Commissione ha rilevato che l'Ufficio aveva disatteso la proposta dei contribuenti modificando dati e classamento ma si era limitato a brevi descrizioni e a richiamare genericamente un immobile “limitrofo” senza indicare le differenze tipologiche, costruttive e dimensionali che giustificassero il diverso classamento. L'amministrazione non poteva integrare ex post la motivazione nelle controdeduzioni. Sulla scorta delle perizie tecniche comparative depositate, la Commissione ha inoltre ritenuto che le caratteristiche degli immobili fossero compatibili con la categoria A/7 e non con la A/8. Conseguentemente l'appello è stato accolto, gli avvisi di accertamento annullati e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di doppio grado, liquidate complessivamente in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La decadenza ex art.1 D.M. 701/94 era stata invocata dai contribuenti in primo grado ma non costituisce la base della decisione di appello; la pronuncia si è invece focalizzata sul difetto di motivazione.
Richiesto obbligo di motivazione degli atti impositivi. La Commissione ha applicato il principio secondo cui, in presenza di DOCFA, se l'Ufficio disattende fatti indicati dal contribuente deve motivare in modo specifico le differenze riscontrate; la motivazione generica fornita dall'Ufficio è stata ritenuta insufficiente e ha determinato la nullità degli avvisi.
D.P.R. 1142/1949, artt. 6 e 7
Norme regolamentari richiamate per l'assegnazione della categoria catastale in funzione delle caratteristiche costruttive; la Corte territoriale ha ritenuto che, secondo tali criteri, le caratteristiche degli immobili fossero compatibili con A/7.
Istruzione II del 1972
Richiamata insieme al DPR 1142/1949 per indicare che la categoria catastale deve basarsi su caratteristiche costruttive e tipologiche; la perizia tecnica ha documentato tali elementi a favore della classificazione A/7.
Utilizzato per delineare i requisiti soggettivi e oggettivi della categoria A/8 (abitazioni di tipo signorile/ville): localizzazione in zone di pregio, superfici ampie, finiture superiori. La Commissione ha ritenuto che tali requisiti non sussistessero nei casi di specie.
Cass. civ. n. 31809/2018 (e altre pronunce della Suprema Corte)
Principio di giurisprudenza: nel procedimento DOCFA l'obbligo motivazionale dell'Ufficio è assolto con la sola indicazione dei dati oggettivi se non sono contestati gli elementi di fatto proposti dal contribuente; se l'Ufficio disattende gli elementi di fatto è necessaria una motivazione più approfondita. La Commissione ha applicato tale principio per ritenere insufficiente la motivazione dell'Ufficio.
Il difetto di sottoscrizione dell'avviso era stato eccepito dalle parti; dal giudicato emerge comunque che tale censura non è risultata determinante nella decisione di annullamento, che si è fondata sul vizio motivazionale.
D.Lgs. 546/1992, art. 15 e Codice di Procedura Civile, art. 91
Richiamate per la liquidazione delle spese di giudizio: la Commissione ha applicato i criteri normativi per condannare l'Ufficio al pagamento delle spese secondo i parametri e regole di legge.
Il decreto è stato richiamato come parametro per la determinazione dell'ammontare delle spese di lite liquidate in favore delle parti appellanti vittoriose.
Massime di principio
- Se il contribuente presenta una denuncia DOCFA e l'Ufficio cambia soltanto la valutazione economica senza contestare fatti, la motivazione dell'atto può essere sintetica; se invece l'Ufficio disattende o modifica elementi di fatto indicati dal contribuente, l'atto deve contenere una motivazione dettagliata e specifica delle differenze rilevate.
- La mancanza di una motivazione adeguata nell'avviso di classamento catastale, quando l'Ufficio ha modificato fatti o classificazione proposti dal contribuente, può determinare la nullità dell'atto impugnato.
- Per contestare un classamento A/8 è efficace l'apporto di perizie tecniche comparative che documentino caratteristiche costruttive, dimensionali e la localizzazione effettiva dell'immobile; tali elementi possono convincere l'autorità giudiziaria a riformare il classamento.
- L'attribuzione della categoria A/8 (abitazioni di qualità/ville) richiede elementi oggettivi quali localizzazione in zona di pregio, superfici e finiture di livello superiore; senza prova di tali requisiti la categoria A/8 non è giustificabile.
- Le argomentazioni e valutazioni tecnico-amministrative non esposte nell'atto impositivo non possono essere introdotte successivamente nelle controdeduzioni per colmare una carenza motivazionale dell'atto originario.
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