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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32138 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Direzione Regionale della Lombardia rettificò il reddito imponibile IRES (compreso il consolidato di gruppo) e l'imponibile IRAP per l'anno 2004, disconoscendo come deducibile la variazione della riserva sinistri iscritta in bilancio per un importo di Euro 18.291.891,19, ritenuta eccessiva e incompatibile con l'art. 111 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La società impugnò gli avvisi di accertamento davanti alla CTP di Milano.

La decisione

La CTP di Milano accolse i ricorsi e, in seguito, la CTR Lombardia respinse l'appello dell'Amministrazione. Avverso tale sentenza l'Agenzia proposesse ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio la società presentò istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 10, e comprovò il pagamento degli importi dovuti. Non essendo pervenuto un diniego dell'Amministrazione entro il termine previsto (31 luglio 2020) e non essendo stata richiesta la trattazione del giudizio entro il 31 dicembre 2020, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018 richiede domanda nei termini e il versamento degli importi; se l'Amministrazione non comunica diniego entro il termine previsto, la controversia si estingue.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere senza decisione sul merito della controversia fiscale.
  • Per ottenere l'estinzione non è sufficiente la sola domanda: è necessario comprovare il pagamento; conservare e depositare la documentazione probatoria è essenziale.
  • In caso di estinzione prevista dall'art. 6, comma 13, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dalla norma.
  • Durante periodi con misure straordinarie (es. emergenza sanitaria) le Corti possono decidere in camera di consiglio senza discussione orale se nessuna parte richiede la discussione, riducendo le possibilità di replica orale in udienza.
  • Se si desidera proseguire il giudizio nonostante la definizione agevolata, è indispensabile rispettare i termini processuali (es. richiesta di trattazione entro il termine stabilito); altrimenti il giudizio sarà dichiarato estinto.
  • L'estinzione per definizione agevolata non crea un precedente sul merito: le questioni sostanziali (es. deducibilità di riserve) restano non definitamente giudicate e possono sorgere nuovamente in altri casi simili.

Testo integrale

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