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Sentenza

Sentenza del 03/11/2020 n. 24293 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di 5 avvisi di accertamento ICI/IMU per i periodi 2010-2014 relativi a terreni edificabili. La ricorrente censura la determinazione della base imponibile: contesta il valore attribuito ai terreni (sostiene che sia stato assimilato al valore catastale), la riduzione del 30% operata sul valore di perizia senza motivazione, la conversione dei valori da euro/mq a euro/mc, la mancata applicazione di correttivi e riduzioni previste da delibere comunali, la mancata indicazione dei termini per proporre ricorso nell'avviso, la mancata sottoscrizione delle schede tecniche allegate, e vizi nella costituzione in giudizio del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che chiedevano una rivalutazione del merito sulla scelta e ponderazione delle prove e della perizia (limiti del sindacato di legittimità ex art. 360, n.5 c.p.c.). Ha inoltre confermato la regolarità dell'avviso di accertamento firmato dal dirigente e la riferibilità alle schede tecniche allegate; l'omissione del termine per impugnare non invalida l'atto ma comporta solo rimessione in termini ove ricorra il caso; la costituzione del Comune è stata ritenuta idonea nonostante riferimenti formali nelle controdeduzioni; infine la Corte ha rigettato le censure sulle spese processuali, richiamando la riduzione prevista per la difesa da personale dipendente dell'ente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5

    Disciplina la determinazione della base imponibile ICI; la Corte ha ritenuto che la valutazione del valore venale dei terreni, fondata su perizia e atti comparativi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiede adeguata motivazione degli atti amministrativi. La Corte ha ritenuto che non sussistesse una violazione tale da incidere sulla validità dell'avviso, non ravvisando mancanza assoluta o illogicita' insanabile della motivazione.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, c. 4

    Prevede la sottoscrizione dell'avviso da funzionario designato; la giurisprudenza e la Corte hanno precisato che l'assenza di sottoscrizione non comporta nullità se la riferibilità dell'atto all'ente è certa.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. l. 7 agosto 2012, n. 134)

    Ha riformulato l'art. 360 c.p.c., n. 5, riducendo la portata del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha applicato questo principio limitativo del controllo di cassazione sulla valutazione probatoria.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15 (e successive modifiche)

    Norme richiamate in tema di liquidazione delle spese e tariffazione per la difesa dall'ente; la Corte ha ricordato la riduzione del 20% degli onorari quando la difesa è svolta da personale dipendente dell'ente.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater

    Prevede il contributo unificato dovuto in sede di legittimità; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In controversie valutative sulla base imponibile (valore venale dei terreni) la Corte di cassazione controlla soltanto vizi gravi e formali della motivazione: non è luogo per rimettere in discussione la valutazione delle prove e della perizia effettuata dal giudice di merito.
  • La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del dirigente e la riferibilità dell'atto all'ente rendono valide anche le schede tecniche allegate se da esse risultano i dati che motivano l'esercizio dell'imposizione.
  • L'omessa indicazione del termine di impugnazione nell'avviso tributario non determina, di per sé, la nullità dell'atto; essa può invece giustificare la scusabilità dell'errore e la rimessione in termini per proporre l'impugnazione tardiva.
  • Contestare la misura percentuale o i coefficienti applicati alla perizia richiede l'indicazione precisa del fatto decisivo omesso o di un vizio di motivazione grave; la mera divergenza di valutazione probatoria non è sufficiente in cassazione.
  • Imprecisioni formali nella denominazione o nelle premesse degli atti processuali dell'ente non impediscono la regolare costituzione in giudizio se il contenuto complessivo dell'atto dimostra l'autorizzazione e la volontà dell'ente di difendersi.
  • Quanto alle spese, quando l'ente locale si difende con personale dipendente vige il criterio di riduzione tariffaria previsto dalla normativa; il giudice può liquidare le spese riconoscendo tale riduzione.

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