Sentenza del 03/11/2020 n. 24293 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di 5 avvisi di accertamento ICI/IMU per i periodi 2010-2014 relativi a terreni edificabili. La ricorrente censura la determinazione della base imponibile: contesta il valore attribuito ai terreni (sostiene che sia stato assimilato al valore catastale), la riduzione del 30% operata sul valore di perizia senza motivazione, la conversione dei valori da euro/mq a euro/mc, la mancata applicazione di correttivi e riduzioni previste da delibere comunali, la mancata indicazione dei termini per proporre ricorso nell'avviso, la mancata sottoscrizione delle schede tecniche allegate, e vizi nella costituzione in giudizio del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che chiedevano una rivalutazione del merito sulla scelta e ponderazione delle prove e della perizia (limiti del sindacato di legittimità ex art. 360, n.5 c.p.c.). Ha inoltre confermato la regolarità dell'avviso di accertamento firmato dal dirigente e la riferibilità alle schede tecniche allegate; l'omissione del termine per impugnare non invalida l'atto ma comporta solo rimessione in termini ove ricorra il caso; la costituzione del Comune è stata ritenuta idonea nonostante riferimenti formali nelle controdeduzioni; infine la Corte ha rigettato le censure sulle spese processuali, richiamando la riduzione prevista per la difesa da personale dipendente dell'ente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5
Disciplina la determinazione della base imponibile ICI; la Corte ha ritenuto che la valutazione del valore venale dei terreni, fondata su perizia e atti comparativi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Richiede adeguata motivazione degli atti amministrativi. La Corte ha ritenuto che non sussistesse una violazione tale da incidere sulla validità dell'avviso, non ravvisando mancanza assoluta o illogicita' insanabile della motivazione.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, c. 4
Prevede la sottoscrizione dell'avviso da funzionario designato; la giurisprudenza e la Corte hanno precisato che l'assenza di sottoscrizione non comporta nullità se la riferibilità dell'atto all'ente è certa.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. l. 7 agosto 2012, n. 134)
Ha riformulato l'art. 360 c.p.c., n. 5, riducendo la portata del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha applicato questo principio limitativo del controllo di cassazione sulla valutazione probatoria.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15 (e successive modifiche)
Norme richiamate in tema di liquidazione delle spese e tariffazione per la difesa dall'ente; la Corte ha ricordato la riduzione del 20% degli onorari quando la difesa è svolta da personale dipendente dell'ente.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
Prevede il contributo unificato dovuto in sede di legittimità; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In controversie valutative sulla base imponibile (valore venale dei terreni) la Corte di cassazione controlla soltanto vizi gravi e formali della motivazione: non è luogo per rimettere in discussione la valutazione delle prove e della perizia effettuata dal giudice di merito.
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del dirigente e la riferibilità dell'atto all'ente rendono valide anche le schede tecniche allegate se da esse risultano i dati che motivano l'esercizio dell'imposizione.
- L'omessa indicazione del termine di impugnazione nell'avviso tributario non determina, di per sé, la nullità dell'atto; essa può invece giustificare la scusabilità dell'errore e la rimessione in termini per proporre l'impugnazione tardiva.
- Contestare la misura percentuale o i coefficienti applicati alla perizia richiede l'indicazione precisa del fatto decisivo omesso o di un vizio di motivazione grave; la mera divergenza di valutazione probatoria non è sufficiente in cassazione.
- Imprecisioni formali nella denominazione o nelle premesse degli atti processuali dell'ente non impediscono la regolare costituzione in giudizio se il contenuto complessivo dell'atto dimostra l'autorizzazione e la volontà dell'ente di difendersi.
- Quanto alle spese, quando l'ente locale si difende con personale dipendente vige il criterio di riduzione tariffaria previsto dalla normativa; il giudice può liquidare le spese riconoscendo tale riduzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 nov 2020Sentenza del 03/11/2020 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 3 nov 2020Sentenza del 03/11/2020 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 3 nov 2020Sentenza del 03/11/2020 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 3 nov 2020Sentenza del 03/11/2020 n. 657 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 3 nov 2020Sentenza del 03/11/2020 n. 659 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 3 nov 2020Sentenza del 03/11/2020 n. 3317 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →