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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20694/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una socia al 95% di una società di capitali un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, assumendo che, in ragione della ristretta partecipazione societaria, gli utili non contabilizzati della società fossero stati distribuiti ai soci. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma i giudici di merito avevano respinto sia il ricorso sia l'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) la nullità assoluta dell'avviso per irregolarità della sottoscrizione, composta da sigla illeggibile, e per difetto di delega; 2) la violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che vi fosse una doppia presunzione illegittima, prima sui maggiori ricavi della società e poi sulla loro distribuzione ai soci; 3) l'omessa pronuncia su vari fatti e censure prospettati in appello, tra cui il presunto travisamento del periodo d'imposta, la nullità della notifica dell'invito alla produzione documentale, la mancata considerazione della ricostruzione contabile dell'anno 2006, l'uso degli studi di settore e la proporzionalità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla sottoscrizione e sulla delega dell'atto impositivo non risultava proposta nei precedenti gradi di merito e, nel processo tributario impugnatorio, non è rilevabile d'ufficio un vizio non dedotto tempestivamente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: nelle società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza violazione del divieto di doppia presunzione, poiché il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica solidarietà e reciproco controllo tra i soci. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto infondato perché le censure prospettate riguardavano l'accertamento societario e non l'atto impugnato nel giudizio, e la CTR le aveva sostanzialmente assorbite. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, di natura impugnatoria, possono essere scrutinati solo i vizi dell'atto e le censure specificamente dedotte nei gradi di merito; non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione questioni nuove, come i vizi di sottoscrizione o di delega dell'avviso di accertamento.
  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, senza che ciò integri un divieto di doppia presunzione, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non il solo maggior reddito della società.
  • Quando opera la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società ristretta, incombe sul socio contribuente l'onere di provare la mancata distribuzione degli utili o, persino, l'inesistenza del loro conseguimento a monte.
  • Le doglianze relative all'accertamento compiuto nei confronti della società non sono automaticamente idonee a travolgere l'accertamento emesso nei confronti del socio, trattandosi di distinti piani accertativi con autonoma rilevanza.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia sostanzialmente assorbito le questioni prospettate o quando le censure non attengano al provvedimento oggetto del giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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