Cassazione Civile, Ordinanza n. 20694/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una socia al 95% di una società di capitali un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, assumendo che, in ragione della ristretta partecipazione societaria, gli utili non contabilizzati della società fossero stati distribuiti ai soci. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma i giudici di merito avevano respinto sia il ricorso sia l'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) la nullità assoluta dell'avviso per irregolarità della sottoscrizione, composta da sigla illeggibile, e per difetto di delega; 2) la violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che vi fosse una doppia presunzione illegittima, prima sui maggiori ricavi della società e poi sulla loro distribuzione ai soci; 3) l'omessa pronuncia su vari fatti e censure prospettati in appello, tra cui il presunto travisamento del periodo d'imposta, la nullità della notifica dell'invito alla produzione documentale, la mancata considerazione della ricostruzione contabile dell'anno 2006, l'uso degli studi di settore e la proporzionalità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla sottoscrizione e sulla delega dell'atto impositivo non risultava proposta nei precedenti gradi di merito e, nel processo tributario impugnatorio, non è rilevabile d'ufficio un vizio non dedotto tempestivamente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: nelle società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza violazione del divieto di doppia presunzione, poiché il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica solidarietà e reciproco controllo tra i soci. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto infondato perché le censure prospettate riguardavano l'accertamento societario e non l'atto impugnato nel giudizio, e la CTR le aveva sostanzialmente assorbite. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente come base della dedotta nullità dell'avviso di accertamento per irregolarità della sottoscrizione e difetto di delega; la Corte ha rilevato che la censura era inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità dell'atto impositivo per vizi di sottoscrizione e delega; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché nuova.
art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per contestare l'accertamento induttivo e la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; la Corte ha ritenuto legittima la presunzione nelle società a ristretta base sociale.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale evocata a fondamento della censura di violazione di legge relativa alla presunzione di distribuzione degli utili.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Norma processuale evocata per denunciare l'omessa pronuncia su fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio ritenendo le censure assorbite o non pertinenti all'atto impugnato.
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, di natura impugnatoria, possono essere scrutinati solo i vizi dell'atto e le censure specificamente dedotte nei gradi di merito; non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione questioni nuove, come i vizi di sottoscrizione o di delega dell'avviso di accertamento.
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, senza che ciò integri un divieto di doppia presunzione, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non il solo maggior reddito della società.
- Quando opera la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società ristretta, incombe sul socio contribuente l'onere di provare la mancata distribuzione degli utili o, persino, l'inesistenza del loro conseguimento a monte.
- Le doglianze relative all'accertamento compiuto nei confronti della società non sono automaticamente idonee a travolgere l'accertamento emesso nei confronti del socio, trattandosi di distinti piani accertativi con autonoma rilevanza.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia sostanzialmente assorbito le questioni prospettate o quando le censure non attengano al provvedimento oggetto del giudizio di impugnazione.
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