Cassazione Penale, Ordinanza n. 10901/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti dal codice della strada. Ha dedotto: 1) violazione di legge in ordine all'art. 187, commi 2, 2-bis, 3 e 4, d.lgs. 285/1992, sostenendo che mancassero i presupposti per sottoporlo agli esami e quindi che il rifiuto non fosse configurabile; 2) violazione di legge per omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena ex art. 133 c.p.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della non menzione della condanna ex art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, spiegando che l'art. 187 consente gli accertamenti tossicologici su base di fondato motivo e, se non eseguibili, l'accompagnamento presso struttura sanitaria, senza che sia necessario che il conducente sia coinvolto in incidente o necessiti di cure. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che dagli atti risultava la corretta formulazione degli avvisi e che, comunque, nel caso di rifiuto non sussiste l'obbligo di avviso della facoltà di nominare un difensore; inoltre, l'eventuale nullità ex art. 114 disp. att. c.p.p. sarebbe stata a regime intermedio e non tempestivamente eccepita. I motivi su particolare tenuità, pena e non menzione sono stati considerati privi di censure utili, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e conforme ai principi, valorizzando le modalità del fatto, la determinazione della pena al minimo edittale e la gravità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
gli accertamenti tossicologici possono essere eseguiti in presenza di fondato motivo di ritenere il conducente sotto effetto di stupefacenti; se non possibile il prelievo sul posto, il conducente può essere accompagnato presso una struttura sanitaria, senza che sia necessario un incidente o la necessità di cure mediche.
l'eventuale omissione dell'avviso della facoltà di nominare un difensore integra una nullità generale a regime intermedio, eccepibile solo entro la sentenza e comunque non rilevata tempestivamente nel caso di specie.
la causa di esclusione della punibilità può essere negata quando le modalità della condotta rendano non ravvisabile la particolare tenuità del fatto, secondo una valutazione congruamente motivata.
la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; una motivazione sintetica è sufficiente, soprattutto quando la pena è fissata al minimo edittale.
il beneficio della non menzione può essere negato valorizzando la gravità della condotta e gli indici di cui all'art. 133 c.p.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida sotto l'effetto di stupefacenti, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è configurabile quando l'invito a eseguire i test si fondi su elementi obiettivi di alterazione; non occorre che il conducente sia stato coinvolto in un sinistro o necessiti di cure mediche per legittimare il trasferimento presso una struttura sanitaria.
- Nel rifiuto agli accertamenti tossicologici, non è necessario l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia; l'eventuale omissione dell'avviso, ove rilevante, integra una nullità a regime intermedio soggetta a tempestiva eccezione.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo non manifestamente illogico valorizzando le modalità concrete della condotta e la sua offensività.
- La determinazione della pena è affidata al potere discrezionale del giudice di merito e, se la pena è irrogata nel minimo edittale, una motivazione sintetica sul richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. è normalmente sufficiente.
- Il beneficio della non menzione può essere negato in base alla gravità della condotta e alla valutazione complessiva ex art. 133 c.p., senza necessità di un'argomentazione analitica ulteriore quando la motivazione sia coerente e non illogica.
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