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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10859/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il motivo non deducibile perché non specifico ma meramente reiterativo delle censure già esaminate e respinte in appello. Le ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo un unico motivo con cui contestavano la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici. La Corte di cassazione rileva che il motivo riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, la Corte di merito aveva ritenuto sussistente la condotta tipica ex art. 633 c.p. anche in assenza di una violenta invasione.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    La Corte richiama la decisione di merito che aveva ritenuto integrata la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici anche in assenza di una violenta invasione.

  • art. 606 c.p.p.

    Non è espressamente indicato nel testo, ma la Corte qualifica il motivo come non specifico e meramente reiterativo, quindi inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Giustifica la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello e disattese non è sufficiente.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile quando omette di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito e si limita a reiterare doglianze generiche o apparenti.
  • Il reato di invasione di terreni o edifici può essere ritenuto configurabile anche in assenza di una violenta invasione, ove siano integrati gli elementi tipici della fattispecie.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUsurpazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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