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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10860/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per appropriazione indebita è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. Il ricorso era articolato in tre motivi, denunciando violazione di legge, difetto di motivazione e mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. La Corte ha rilevato che le censure erano prive di specificità e miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità; inoltre non venivano indicati specifici travisamenti delle emergenze processuali già apprezzate dai giudici di merito. La decisione di merito si fondava, secondo la Corte, sul quadro probatorio raccolto e in particolare sulle dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa e di un testimone, con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    È il reato contestato e la Corte ne presuppone la configurazione sulla base della qualificazione giuridica della condotta appropriativa operata dai giudici di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva sono trattate come doglianze di legittimità che non possono tradursi in una rivalutazione del merito senza specifici travisamenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La deduzione del mancato esame o dell'omessa assunzione di una prova decisiva richiede l'indicazione puntuale del relativo travisamento o della decisività della prova, non essendo sufficiente una critica generica alla ricostruzione dei fatti.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione non illogica e da elementi probatori ritenuti attendibili, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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