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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10858/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma, sul piano sostanziale, la valutazione di responsabilità per occupazione abusiva dell'immobile, senza rivalutare il fatto né accogliere la tesi della prescrizione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per l'occupazione abusiva di un immobile ATERP. Con il primo motivo deduceva un preteso travisamento della prova in ordine all'effettiva occupazione dell'immobile, sostenendo che la sentenza avrebbe valorizzato indebitamente le dichiarazioni del teste; la Corte di cassazione rileva però che il ricorso non spiega la decisività del preteso travisamento e che, comunque, la motivazione d'appello confermava l'occupazione abusiva sulla base della residenza anagrafica e dell'assenza di un titolo legittimante, oltre che del contenuto del verbale di sopralluogo richiamato in sentenza. Con il secondo motivo il ricorrente invocava la prescrizione del reato, ma la Corte osserva che la censura presuppone una diversa ricostruzione del fatto, incompatibile con la motivazione di merito, non illogica né contraddittoria; inoltre la doglianza è generica perché non si confronta con l'elemento valorizzato dalla sentenza, ossia la notifica di un atto processuale nel 2021 presso l'appartamento, indice della perdurante occupazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione di prescrizione non può essere accolta quando presuppone una ricostruzione del fatto incompatibile con quella, non illogica, compiuta dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica in modo specifico il dato processuale asseritamente travisato e ne spiega la decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • Non è ammissibile un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura del fatto rispetto a quella congruamente e logicamente adottata dal giudice di merito.
  • La censura di prescrizione è inammissibile se postula una ricostruzione alternativa del fatto non consentita in sede di legittimità e non si confronta con gli elementi fattuali decisivi valorizzati nella motivazione impugnata.
  • L'occupazione abusiva di un immobile può essere desunta, in presenza di riscontri convergenti, anche dalla residenza anagrafica e da ulteriori dati che escludano l'esistenza di un titolo legittimante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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