Cassazione Penale, Ordinanza n. 10819/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro ha definito il giudizio con sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., applicando all'imputato la pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.300 di multa in relazione ai reati a lui contestati. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge penale e mancanza di motivazione sul calcolo della pena, lamentando in sostanza che la determinazione del trattamento sanzionatorio fosse stata illogica o non adeguatamente esplicitata. La Corte di cassazione ha ritenuto tuttavia che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., non sia deducibile in sede di legittimità un vizio di motivazione relativo al calcolo della pena, salvo che la sanzione sia illegale o ecceda i limiti di legge; nel caso concreto la doglianza atteneva solo alla motivazione sulla quantificazione della pena e non alla sua illegalità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni inerenti alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, oppure all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza. Sono invece inammissibili le censure sul calcolo della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; avverso la sentenza resa ai sensi di tale norma sono deducibili in cassazione solo vizi specifici, non le doglianze sul mero calcolo della pena se non determinano illegalità della sanzione
il ricorso è trattato de plano secondo il rito camerale semplificato
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza di concordato, secondo il principio richiamato dalla Corte
ha modificato il regime del ricorso avverso la sentenza di concordato, espungendo le censure sul difetto di motivazione del calcolo della pena
base per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato a vizi attinenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'omessa dichiarazione di estinzione del reato già maturata prima della pronuncia.
- Non sono ammissibili censure che investano il mero difetto di motivazione sul calcolo della pena quando la sanzione rientri nei limiti legali e non presenti profili di illegalità.
- Nel giudizio di legittimità sul concordato in appello non può essere riproposta la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non nei limiti consentiti dal sistema.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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