Cassazione Penale, Ordinanza n. 10862/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per ricettazione, deducendo: 1) con il primo motivo, l'insussistenza del dolo richiesto dall'art. 648 c.p. e la conseguente richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 712 c.p.; 2) con il secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione puntuale, risultando perciò non specifico e solo apparente; il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti e sulla pena era congrua e priva di evidenti illogicità.
Norme richiamate
La Corte richiama i parametri elaborati per il riconoscimento del dolo tipico della ricettazione, ritenendo che la sentenza di merito li abbia correttamente applicati.
È menzionato come possibile diversa qualificazione giuridica invocata dai ricorrenti, ma non accolta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare in modo pedissequo le censure già formulate in appello e già disattese dalla sentenza impugnata; tali doglianze sono non specifiche e solo apparenti.
- La critica alla motivazione sulla sussistenza del dolo di ricettazione deve confrontarsi con i criteri elaborati dalla giurisprudenza per l'art. 648 c.p.; se la sentenza di merito li applica con motivazione puntuale, il ricorso che si limiti a contestarne l'esito è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione; non è necessario che il giudice esamini espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla decisione.
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