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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10863/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo quattro motivi: primo, la violazione del regime cartolare nel procedimento di appello e in cassazione, lamentando la mancata comunicazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero; secondo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; terzo, la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle risultanze processuali, sostenendo una diversa lettura del materiale probatorio; quarto, la censura sull'entità della pena, ritenuta eccessiva. Il ricorso era accompagnato da memoria difensiva, ritenuta dal Collegio meramente ripetitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, nel procedimento cartolare novellato dalla riforma Cartabia vigente dall'1 luglio 2024, non è più prevista la comunicazione a cura della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero né per l'appello ex art. 598-bis c.p.p. né per la cassazione ex art. 611 c.p.p. Il secondo motivo è stato respinto come manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito aveva escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione dell'abitualità della condotta, desunta dalla pluralità di precedenti per reati contro il patrimonio. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa alla Corte di cassazione in presenza di una motivazione logica e adeguata del giudice di merito. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione era congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 598-bis c.p.p.

    nel procedimento di appello cartolare novellato non è prevista la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti da parte della cancelleria

  • art. 611 c.p.p.

    nel procedimento di cassazione cartolare novellato non è prevista la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti da parte della cancelleria

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è esclusa quando la condotta risulti abituale, anche in ragione dei precedenti penali

  • art. 132 c.p.

    la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali e sorretta da motivazione congrua

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare introdotto o modificato dalla riforma Cartabia, non sussiste più l'obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero a cura della cancelleria, sia in appello sia in cassazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito valorizzi l'abitualità della condotta, desunta da precedenti specifici o da una reiterazione di reati della stessa natura.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione a quella dei giudici di merito se la motivazione impugnata è logica e congrua.
  • La quantificazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché questi dia conto degli elementi decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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