Cassazione Civile, Ordinanza n. 04929/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR che aveva accolto l’ottemperanza e nominato un commissario ad acta, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’originario ricorso per ottemperanza del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la peculiarità della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’attuazione di una precedente sentenza tributaria che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. L’Amministrazione sosteneva di avere già adempiuto, pagando una somma pari alla metà dell’importo riconosciuto, nei limiti della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: (1) violazione degli artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992, perché la sentenza da ottemperare non era ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata con ricorso per cassazione pendente; inoltre, trattandosi di sentenza depositata prima del 13 marzo 2017, si applicava il previgente regime che subordinava l’esecutività al giudicato; (2) violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies D.L. n. 91/2017, e dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, in relazione al limite del 50% e allo sforamento delle risorse stanziate. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
Norme richiamate
Nel testo previgente alla riforma, le sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente acquistano efficacia esecutiva solo con il passaggio in giudicato; tale regime si applica alle sentenze rese prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo del 2017.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, nel regime previgente richiamato dalla Corte, solo per l’attuazione di sentenze passate in giudicato; se il titolo non è definitivo, il ricorso è inammissibile.
È richiamato come disciplina diversa rispetto alle sentenze di condanna al rimborso ex art. 69; per alcune sentenze tributarie relative agli atti impositivi opera un’efficacia immediata, ma non per il rimborso oggetto della causa.
Nel testo applicabile escludeva il richiamo all’art. 337 c.p.c., confermando che il regime dell’esecutività delle sentenze tributarie non coincideva con quello ordinario civile.
È richiamato solo per evidenziare che, nel processo civile, l’impugnazione non sospende l’esecuzione della sentenza, regola non estesa al regime tributario previgente.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
È la base sostanziale del diritto al rimborso dell’IRPEF eccedente riconosciuto nella precedente sentenza di merito.
art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017
È invocato dall’Amministrazione come limite sopravvenuto alla misura del rimborso; la Corte non ne esamina il merito perché il primo motivo è assorbente.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Disposizione richiamata nel secondo motivo come base della disciplina dei rimborsi e dei limiti sopravvenuti; assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 3 Cost.
È menzionato dalla CTR per sostenere che un’interpretazione restrittiva del limite al rimborso avrebbe determinato una discriminazione tra contribuenti, ma la Cassazione non si pronuncia sul punto.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma del contenzioso tributario, le sentenze della commissione tributaria che condannano l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del contribuente sono esecutive solo dopo il passaggio in giudicato, salvo diversa disciplina speciale applicabile ratione temporis.
- Il giudizio di ottemperanza presuppone un titolo definitivo quando la legge processuale tributaria lo richiede; se il provvedimento da eseguire è ancora sub iudice per pendenza del ricorso per cassazione, l’azione di ottemperanza è inammissibile.
- La disciplina dell’immediata esecutività prevista per talune sentenze tributarie non può essere estesa in via analogica alle sentenze di rimborso che non rientrano nel perimetro normativo dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso per una questione di puro diritto e non occorrono ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza e decidere nel merito, dichiarando inammissibile l’originario ricorso introduttivo.
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