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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10398/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a ILOR e IRES/IRPEG per gli anni 1990 e 1991, con recupero di un credito di imposta connesso alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990. In primo grado la cartella veniva annullata solo per l’IRPEG 1990, mentre per il resto restava ferma. Il contribuente proponeva appello sostenendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulla carenza di motivazione della cartella e la falsa applicazione delle norme sull’iscrizione a ruolo; l’Agenzia proponeva appello incidentale contro il capo che poneva a suo carico l’onere di provare il credito/ritenute subite. La CTR dichiarava inammissibile l’appello principale per difetto di interesse e accoglieva l’incidentale dell’Ufficio, ritenendo la cartella validamente notificata e tempestiva e gravando il contribuente dell’onere di provare le ritenute subite. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, con violazione dell’art. 100 c.p.c.; 2) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. per non avere la CTR considerato il dedotto rimborso nel 1994 delle somme iscritte a ruolo; 3) violazione dell’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 e dell’art. 2220 c.c., assumendo che, per la mancata comunicazione di irregolarità e per la motivazione generica della cartella, non potesse essere posto a suo carico l’onere probatorio; 4) falsa applicazione dell’art. 138, commi 2 e 3, l. n. 388 del 2000 e violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il mancato accesso al regime di rateizzazione agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 inciderebbe sulla legittimità della pretesa e sulla tempestività/decadenza della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, rigettato il secondo e il terzo. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché l’appello del contribuente non era affatto privo di interesse, essendo la sentenza di primo grado solo parzialmente favorevole, e comunque la CTR avrebbe dovuto esaminare le questioni riproposte in ragione dell’appello incidentale dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato anche il quarto motivo, affermando che la disciplina agevolativa per i contribuenti del sisma 1990, di cui all’art. 138 l. n. 388 del 2000, non proroga il termine di decadenza per la notifica delle cartelle, che resta soggetto alle regole generali richiamate dalla giurisprudenza. Ha invece escluso la fondatezza del secondo motivo, osservando che la questione del rimborso era stata introdotta dallo stesso ricorrente e che, in ogni caso, nel processo tributario il principio di non contestazione non comporta per l’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell’atto impositivo. Ha respinto il terzo motivo richiamando la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non quando la cartella deriva dal mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    "cartella, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973"

    La cartella emessa in controllo automatizzato è oggetto di verifica quanto a termini e presupposti della riscossione; la decisione richiama la disciplina del controllo automatizzato come base della pretesa tributaria.

  • art. 100 c.p.c.

    "falsa applicazione dell’art.100 cod.proc. civ."

    L’interesse ad agire e ad impugnare sussiste quando la decisione di primo grado non è integralmente favorevole alla parte; la declaratoria di inammissibilità è erronea se l’appello mira a riformare capi sfavorevoli.

  • art. 115 c.p.c.

    "principio di non contestazione ex art.115 cod.proc. civ."

    Nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già posti a base dell’atto impugnato.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    "violazione dell’art.6 c.5 della legge 27 luglio 2000 n.212"

    L’obbligo di contraddittorio preventivo/comunicazione di irregolarità non opera in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 2220 c.c.

    "Violazione dell’art.2220 c.c."

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla conservazione della documentazione; la Corte non attribuisce a tale norma un ruolo decisivo, ritenendo infondato il motivo.

  • art. 138, commi 2 e 3, l. n. 388 del 2000

    "falsa applicazione dell’art. 138, commi 2 e 3 della legge n.388 del 2000"

    La disciplina agevolativa per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 consente la rateizzazione, ma non proroga il termine di decadenza per la notifica della cartella.

  • art. 1 d.l. n. 106 del 2005 conv. in l. n. 156 del 2005

    "la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156"

    Il termine di decadenza per la notifica delle cartelle trova applicazione anche per i tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997

    "né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997"

    L’omessa comunicazione di irregolarità, nei casi in cui non sia dovuta, non comporta di per sé la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello è ammissibile se la sentenza di primo grado non ha accolto integralmente le domande della parte: l’interesse all’impugnazione non viene meno solo perché si chiede una diversa motivazione della decisione.
  • Quando il contribuente impugna una cartella fondata sul controllo automatizzato, l’Amministrazione non è gravata da un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti e alle ragioni già contenuti nell’atto impugnato; il principio di non contestazione opera in modo coerente con la struttura impugnatoria del processo tributario.
  • L’obbligo di comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, Statuto del contribuente sussiste solo in presenza di incertezze rilevanti della dichiarazione e non in caso di mero mancato pagamento di quanto già risultante dalla dichiarazione.
  • Le agevolazioni connesse al sisma del 1990, pur incidendo sulle modalità di pagamento, non determinano automaticamente una proroga dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.
  • In sede di controllo automatizzato e riscossione, la mancata comunicazione preventiva o la disciplina agevolativa non possono essere invocate per escludere in via automatica la debenza di sanzioni e interessi, se la normativa speciale non prevede espressamente tale effetto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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