Cassazione Civile, Ordinanza n. 25577/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite trae origine da un'intimazione di pagamento notificata da Equitalia Sud, poi succeduta da Equitalia Servizi di Riscossione e quindi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui al contribuente veniva richiesto il pagamento di somme portate da numerose cartelle esattoriali e da un avviso di accertamento esecutivo. In primo grado la CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, dichiarato prescritti alcuni crediti tributari e annullato l'intimazione per gli altri carichi tributari e per l'avviso esecutivo, ritenendo non provata la rituale notifica degli atti presupposti. In appello la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate affermando che i documenti prodotti in primo grado per dimostrare la notifica dell'avviso di accertamento non erano utilizzabili perché depositati tardivamente oltre il termine di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario in appello è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti e persino se tardivamente prodotti in primo grado, purché ridepositati in appello nel rispetto del termine; l'ADER ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione delle norme sul processo tributario per avere la CTR erroneamente dichiarato la sua contumacia, nonostante avesse proposto un autonomo appello che non era stato riunito con quello principale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha cassato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla questione decisa nel ricorso principale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio secondo cui nel processo tributario, nel regime previgente alla riforma del 2023, è consentita la produzione in appello di nuovi documenti anche se già esistenti al momento del primo grado e anche se tardivamente prodotti in tale grado, perché la documentazione contenuta nei fascicoli di parte resta acquisita al fascicolo d'ufficio fino al giudicato. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la mancata riunione degli appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza non determina di per sé nullità della decisione, se la parte che ha proposto il proprio appello separato non ha portato al giudice la conoscenza della pendenza simultanea dei due giudizi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, lettera a), D.L. n. 78 del 2010
norma richiamata solo come base dell'atto impugnato, senza specifica interpretazione nel merito
norma di conversione del D.L. n. 78 del 2010, richiamata come fonte dell'intimazione
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione
il termine per il deposito documentale in primo grado è rilevante, ma non impedisce in appello l'esame di documenti già prodotti tardivamente in primo grado se ritualmente ridepositati nel giudizio di appello
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
nel testo applicabile ratione temporis consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado
richiamato nel motivo del ricorso principale, ma la censura è stata ricondotta dalla Corte al paradigma dell'error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo del ricorso principale è stato riqualificato come denuncia di error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente principale, ma il motivo è stato riqualificato dalla Corte
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
i fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato, senza possibilità di ritiro, con conseguente acquisizione della documentazione ivi contenuta nel giudizio di impugnazione
art. 54, d.lgs. n. 546 del 1992
le parti diverse dall'appellante devono costituirsi con controdeduzioni; l'appello incidentale va proposto a pena di inammissibilità nel relativo atto
art. 23, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per le modalità e i termini di costituzione delle parti diverse dall'appellante
art. 49, d.lgs. n. 546 del 1992
consente l'applicazione nel processo tributario delle norme del codice di procedura civile richiamate, tra cui l'art. 335 c.p.c.
la riunione delle impugnazioni separate avverso la stessa sentenza è rimessa all'iniziativa della parte che deve segnalare la simultanea pendenza dei giudizi
fondamento della cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
fondamento della cassazione con rinvio e dei principi di diritto enunciati
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la disciplina del rinvio nel processo tributario
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non è dovuto l'ulteriore importo per il contributo unificato nei confronti dell'ADER per il regime di prenotazione a debito
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
richiamato quale norma di rinvio per il regime del contributo unificato delle amministrazioni pubbliche
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
prevede la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche
art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 220 del 2023
richiamato solo per individuare il testo temporaneamente applicabile dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorso incidentale per denunciare un error in procedendo
art. 29, comma 1, 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
invocati nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla contumacia e sulla gestione degli appelli
Massime di principio
- Nel processo tributario, nel regime previgente alla riforma del 2023, l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello anche quando essi erano già esistenti al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.
- La tardiva produzione di un documento in primo grado non ne preclude l'utilizzabilità in appello se il documento viene nuovamente depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992.
- Nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza; pertanto, la documentazione ivi contenuta può essere considerata acquisita al giudizio di impugnazione.
- Chi propone separatamente un'impugnazione principale avverso la stessa sentenza già impugnata da altra parte deve portare il giudice a conoscenza della simultanea pendenza dei due giudizi, affinché possa disporne la riunione; in difetto, la mancata riunione non determina nullità della sentenza resa sul primo appello.
- In cassazione, quando si deduce un error in procedendo, la censura può essere riqualificata d'ufficio dal giudice di legittimità in base al suo effettivo contenuto, ma la parte deve comunque indicare con precisione il fatto processuale rilevante e la soluzione corretta per consentire il controllo diretto sugli atti.
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