Sentenza n. 6586/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del programma speciale di protezione adottata dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera della Commissione centrale adottata ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 8/1991, con cui era stata disposta la revoca del programma speciale di protezione. La revoca traeva origine dal deferimento del ricorrente per la violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, dopo essere stato fermato mentre tentava di acquistare 10 grammi di cocaina e dopo il rinvenimento presso la sua abitazione di 6,9 grammi di hashish. Nell'occasione egli aveva interagito con il familiare di un altro collaboratore di giustizia, compromettendo il luogo di protezione. La DDA competente e la DNAA avevano espresso parere favorevole alla revoca. Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, difetto ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente ponderato l'interesse alla sua incolumità e che le condotte contestate non rientrassero tra quelle comportanti la revoca obbligatoria.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha qualificato la vicenda come ipotesi di revoca facoltativa e non obbligatoria, poiché la condotta contestata non era riconducibile alle fattispecie della prima parte del comma 2 dell'art. 13-quater del d.l. n. 8/1991. Tuttavia, la Commissione aveva legittimamente ritenuto la condotta incompatibile con le finalità del programma, in quanto l'approvvigionamento di stupefacenti aveva comportato l'interazione con contesti di matrice criminale e aveva vanificato le esigenze di mimetizzazione e protezione. La motivazione è stata ritenuta sufficiente anche perché fondata sui concordi pareri della DDA e della DNAA, obbligatori ma non vincolanti, idonei a esprimere una qualificata ponderazione degli interessi coinvolti. Il giudice ha ribadito che la valutazione dell'amministrazione nei casi di revoca facoltativa è discrezionale e può essere sindacata solo per errori di fatto o vizi manifesti di illogicità, irrazionalità e travisamento, senza sostituzione del giudice all'amministrazione. Sono state inoltre considerate ulteriori condotte successive del ricorrente, consistenti nell'allontanamento dalla località protetta alla guida senza patente e nella successiva irreperibilità, quali elementi ulteriormente incompatibili con il mantenimento della protezione. Le esigenze di tutela personale non sono state ritenute trascurate, poiché, ove necessarie, restano attivabili le misure di competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Le spese di lite sono state compensate. Quanto all'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha disposto un adempimento istruttorio sulla situazione reddituale del ricorrente relativa agli anni 2024 e 2025, rinviando la trattazione dell'istanza alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 13-quater d.l. n. 8/1991, convertito in l. n. 82/1991
Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’art. 13, co. 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge
La disposizione distingue tra revoca obbligatoria, per specifiche violazioni degli impegni o per delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale, e revoca facoltativa, per ulteriori condotte valutabili dall'amministrazione. Nei casi di revoca facoltativa la Commissione deve motivare il bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla collaborazione, l'incolumità degli interessati e le violazioni comportamentali.
Gli impegni assunti dal collaboratore all'ingresso nel programma di protezione rilevano ai fini della valutazione della compatibilità della condotta con il mantenimento delle misure; la relativa sottoscrizione è ricondotta a un contratto a oggetto pubblico, cui si applicano i principi di buona fede, lealtà e correttezza.
art. 11, commi 2, 3 e 4, d.m. 23 aprile 2004, n. 161
I pareri della Procura della Repubblica competente e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono obbligatori ma non vincolanti e costituiscono elementi qualificati dell'istruttoria e della ponderazione degli interessi nei procedimenti di revoca facoltativa.
La contestazione della violazione, pur non integrando automaticamente una fattispecie di revoca obbligatoria del programma, può assumere rilievo ai fini della revoca facoltativa quando la condotta risulti incompatibile con le finalità di protezione.
Ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, può essere richiesta la dichiarazione aggiornata sulle variazioni rilevanti dei limiti reddituali fino alla definizione del processo.
artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000
La verifica delle condizioni reddituali per il patrocinio a spese dello Stato può essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve comprendere il reddito imponibile complessivo dei componenti della famiglia secondo i criteri richiamati dal d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La revoca delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia è obbligatoria solo nei casi specificamente individuati dalla legge; le ulteriori violazioni degli impegni, i reati o le condotte incompatibili con le finalità tutorie rientrano nella revoca facoltativa e richiedono una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- Nella revoca facoltativa del programma di protezione, l'amministrazione deve motivare il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla prosecuzione della collaborazione, l'esigenza di tutela dell'incolumità del collaboratore e dei familiari e la gravità e incompatibilità della condotta tenuta.
- I pareri della Procura competente e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, pur essendo obbligatori ma non vincolanti, costituiscono elementi istruttori qualificati e possono concorrere a integrare la motivazione della revoca facoltativa quando siano concordi e riferiti alla specifica posizione dell'interessato.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla revoca facoltativa delle misure di protezione resta limitato alla verifica dell'aderenza ai presupposti normativi e fattuali e all'assenza di errori di fatto o vizi manifesti di illogicità, irrazionalità e travisamento, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'amministrazione.
- La condotta del beneficiario che, per procurarsi sostanze stupefacenti, interagisca con contesti di matrice criminale e comprometta il luogo o le modalità di protezione può essere ritenuta incompatibile con le finalità di mimetizzazione e sicurezza del programma e giustificare la revoca facoltativa, anche se non integra una causa di revoca obbligatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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