Cassazione Civile, Ordinanza n. 03796/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2016 e 2017, emessi nei confronti di una società per l'utilizzo di fatture ritenute soggettivamente inesistenti, provenienti da tre fornitori considerati mere "cartiere". La contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia il primo che il secondo grado avevano respinto il ricorso/appello. In Cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia della sentenza di appello sul primo motivo di gravame, relativo al difetto di motivazione della decisione di primo grado; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem, sostenendo che la Corte tributaria si fosse limitata a richiamare PVC, avviso di accertamento e sentenza di primo grado senza esplicitare il ragionamento decisorio; 3) violazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova, per avere ritenuto provata la consapevolezza della contribuente circa la frode, nonostante l'Amministrazione non avesse dimostrato che la società sapesse o potesse sapere dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e che gli accertamenti sui fornitori fossero successivi alle operazioni contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, affermando che l'omessa pronuncia del giudice di primo grado non può essere fatta valere in cassazione contro la sentenza d'appello, poiché la decisione di secondo grado sostituisce quella di primo grado e la censura va rivolta alla motivazione del giudice di appello. Ha respinto il secondo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente: la Corte tributaria aveva fornito una motivazione ampia, logica e sufficiente, anche se aveva richiamato atti di causa e la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che in tema di IVA, per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione non illogica, la conoscibilità della frode sulla base della natura di cartiere dei fornitori e del prezzo di rivendita inferiore al mercato; la ricorrente tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna della ricorrente alle spese, alla somma per responsabilità aggravata e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
Richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere il vizio di motivazione della decisione d'appello.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla detraibilità IVA e sulla prova delle operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
Richiamati in tema di prova presuntiva e indiziaria.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicato dalla Corte per la condanna della ricorrente a somme per responsabilità aggravata.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e alla condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; il contribuente può liberarsi solo dimostrando di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità, dei pagamenti tracciabili e la consegna effettiva della merce non sono di per sé decisive quando la contestazione riguarda l'inesistenza soggettiva dell'operazione.
- La censura di omessa pronuncia del giudice di primo grado non è utilmente deducibile in cassazione se la sentenza d'appello ha sostituito quella di primo grado, dovendosi contestare la decisione del giudice di secondo grado.
- La motivazione per relationem non è di per sé viziata se la sentenza consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito; il vizio di motivazione appare solo quando la motivazione sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando si contesti soltanto l'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03725/2026 del 19/02/2026
- ordinanza_civile · 19 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03728/2026 del 19/02/2026
- ordinanza_civile · 19 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03729/2026 del 19/02/2026
- ordinanza_civile · 19 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03734/2026 del 19/02/2026
- ordinanza_civile · 19 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2026 del 19/02/2026
- ordinanza_civile · 19 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03737/2026 del 19/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →