Cassazione Civile, Ordinanza n. 12221/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2010 relativi a suoli inseriti in una lottizzazione. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rideterminato la base imponibile valorizzando una consulenza tecnica d'ufficio e attribuendo ai terreni valori unitari superiori a quelli indicati dalla delibera comunale sui valori venali. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, da un lato, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504/1992 e, dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il valore dei suoli non potesse discostarsi dai parametri fissati dalla deliberazione della Giunta comunale del 25 marzo 2008 n. 64, che indicava valori molto inferiori per il 2007 e il 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in materia di ICI per aree fabbricabili, il valore imponibile va determinato secondo il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tenendo conto dei criteri legali previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. Le delibere comunali sui valori areali hanno natura di meri parametri presuntivi, utili a delimitare il potere di accertamento e a orientare la valutazione, ma non sono vincolanti né esaustive. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente fondato la stima su una CTU che aveva considerato le caratteristiche effettive dei terreni, i vincoli e gli oneri di urbanizzazione e le aree da cedere al Comune nel piano di lottizzazione, cioè l'edificabilità effettiva del bene. Il ricorso è stato quindi rigettato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese poiché la parte vittoriosa era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione e la determinazione del valore dei suoli ai fini ICI; la Corte non ravvisa violazione della norma alla luce della corretta applicazione dei criteri di valore venale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione"
La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio, considerando i criteri legali tassativi indicati dalla disposizione; tali criteri guidano la stima e non possono essere sostituiti da valutazioni apodittiche.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446
"determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili"
La delibera comunale che fissa valori per zone omogenee ha funzione di limitazione del potere di accertamento e di prevenzione del contenzioso, ma costituisce fonte di presunzioni semplici e non vincola in modo assoluto il giudice o l'amministrazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il regolamento comunale deve rispettare le disposizioni di legge vigenti; quindi non può derogare al criterio legale del valore venale in comune commercio previsto per l'ICI.
art. 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato nel quadro della legittimità della deliberazione comunale che predetermina valori areali per zone omogenee.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Dedotto per violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dedotto per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata respinta perché la CTR aveva esaminato i fatti rilevanti e motivato adeguatamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di ICI sulle aree fabbricabili, la base imponibile deve essere determinata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo i criteri legali tassativi previsti dalla normativa.
- Le delibere comunali che fissano valori venali per zone omogenee hanno natura presuntiva e funzione di orientamento/limitazione dell'accertamento, ma non escludono la possibilità di una diversa stima fondata su elementi concreti e specifici del bene.
- Il giudice di merito può discostarsi dai valori tabellari comunali quando motivi in modo congruo sulla base delle caratteristiche effettive del terreno, dei vincoli urbanistici, degli oneri di urbanizzazione e degli altri fattori legalmente rilevanti.
- Quando il valore di un'area sia già oggettivamente desumibile da dati concreti attendibili, la stima non richiede un mero richiamo ai parametri presuntivi generali, purché la motivazione sia coerente con i criteri di legge.
- In cassazione non è sindacabile la valutazione di merito sulla stima del valore dell'area se il giudice territoriale ha applicato i parametri normativi e ha reso una motivazione non illogica e non apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →