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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29301/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 29620070016854516, notificata il 28/4/2007) per imposta suppletiva di registro pari a €57.915,48; le ricorrenti contestavano l'iscrizione a ruolo e la pretesa tributaria ritenendo che la controversia si fosse estinta per effetto dell'adesione alla definizione agevolata (condono) da parte di una coobbligata (Sicilcassa S.p.A.), il cui accoglimento e pagamento in misura ridotta avrebbe esplicato efficacia estintiva anche a favore degli altri coobbligati solidali

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la definizione agevolata ex art.16 della legge 27/12/2002, n.289, perfezionata da un coobbligato, estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti degli altri coobbligati solidali e determina la cessazione della materia del contendere; ha ritenuto che il giudice d'appello abbia correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere e abbia motivatamente disposto la compensazione delle spese per la peculiare natura della controversia; ha condannato le ricorrenti, in via solidale, alla rifusione delle spese della controricorrente, liquidandole in €6.000,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto degli ulteriori adempimenti contributivi previsti

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    comma 9, comma 5, comma 10

    La definizione agevolata effettuata da uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri coobbligati (inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente); le somme già versate non sono in linea di regola restituiti salvo i casi tassativi previsti dal comma 5; l'adesione è in genere irrevocabile e produce effetto estintivo oggettivo sui debiti tributari solidali

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1

    Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e legittima il controllo d'ufficio da parte del giudice sulla sussistenza di condizioni estintive del giudizio (ad es. efficacia di una definizione agevolata)

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2

    Regola la compensazione delle spese nel processo tributario: la compensazione è possibile solo in caso di soccombenza reciproca o se sussistono gravi ed eccezionali ragioni, le quali devono essere esplicitamente motivate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15

    Riferimento alle agevolazioni fiscali invocate nell'ambito del rapporto tributario originario (nel testo della sentenza le agevolazioni sono rilevate come parte del contesto fattuale che ha dato luogo alla lite)

  • Codice civile, art. 1292

    Principio della solidarietà: l'adempimento compiuto da uno dei debitori solidali libera anche gli altri poiché si tratta di un'unica prestazione dovuta

  • Codice civile, art. 1300

    L'innovazione del rapporto tributario (es. per effetto del condono) estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti relativamente al rapporto definito

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4

    Fondamento di impugnazione per violazione di legge: citato come riferimento ai motivi di cassazione dedotti dalle ricorrenti

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Riferimento al principio per cui la cessazione della materia del contendere rende priva di interesse la pronuncia sul merito

Massime di principio

  • La definizione agevolata (condono) perfezionata da un coobbligato solidale estingue l'obbligazione tributaria anche per gli altri coobbligati: il pagamento efficace di uno vale per tutti sulla prestazione d'imposta oggettiva
  • Il giudice tributario può rilevare d'ufficio, anche in sede di appello, la sussistenza di una definizione agevolata e la conseguente cessazione della materia del contendere; la questione non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali
  • L'adesione alla definizione agevolata è in genere irrevocabile e non legittima il rimborso di somme già versate, salvo le eccezioni tassative previste dalla norma (es. totale soccombenza dell'amministrazione nei casi espressamente indicati)
  • La compensazione delle spese di lite nel processo tributario è ammessa solo per soccombenza reciproca o per motivate, gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione deve specificare le circostanze che giustificano la compensazione
  • In situazioni analoghe, prima di pagare o resistere alla riscossione, verificare tempestivamente (e documentare) l'esistenza di istanze di definizione agevolata presentate dai coobbligati e produrre i relativi provvedimenti o ricevute di pagamento in giudizio
  • Se si agisce contro una cartella di pagamento ed emerge che un coobbligato ha già ottenuto il condono, è probabile che la pretesa sia inefficace: conviene chiedere al giudice la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la produzione del titolo di definizione del coobbligato

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