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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29194/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia verteva sulla validità degli avvisi di accertamento emessi contro la società (IRES, IRAP, IVA, anno 2006) per utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e per l'impiego del conto soci per operazioni commerciali, e su distinti avvisi contro i soci per presunta distribuzione di utili. La Commissione regionale ritenne che l'Agenzia fosse decaduta dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e art. 57 d.P.R. n. 633/1972 (anche in relazione al raddoppio dei termini per procedimenti penali), pronunciando tale decadenza d'ufficio. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo: (i) che la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato pronunciando d'ufficio la decadenza nei confronti della società quando tale eccezione non era stata sollevata dalla società; (ii) che per l'operatività del raddoppio dei termini non occorre la concreta denuncia ma solo la configurabilità del reato (richiamando d.lgs. 128/2015 e l. 208/2015). Inoltre, nei confronti dei soci è intervenuta la definizione agevolata (art. 6 d.l. n. 119/2018) con pagamento, con conseguente estinzione dei giudizi a loro carico.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio quanto alla posizione dei soci per intervenuta definizione agevolata e ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia con riguardo alla società, ritenendo errato il rilievo d'ufficio della decadenza dell'amministrazione nei confronti della COMEDIL S.R.L. (la decadenza è eccezione di parte non rilevabile d'ufficio). Perciò la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata, in parte, e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame; il secondo motivo è stato assorbito. Le spese relative ai rapporti estinti restano a carico delle parti che le hanno anticipate; sulla società la Corte demanderà anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento; la Corte ricava che l'eccezione di decadenza è di parte e non può essere rilevata d'ufficio

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Norma parallela per l'IVA sulla decadenza; utilizzata nella valutazione del raddoppio o meno dei termini di accertamento per fatti penalmente rilevanti

  • art. 1, comma 132, legge n. 208/2015

    Prevede la disciplina sul raddoppio dei termini in presenza di procedimento penale e che il raddoppio non opera se la denuncia è stata presentata o trasmessa all'Autorità giudiziaria oltre la scadenza ordinaria; la CTR aveva interpretato questa disposizione nella valutazione della decadenza

  • d.lgs. n. 128/2015

    Rilevato in ordine alla disciplina intertemporale del raddoppio dei termini per accertamento in presenza di indagini o procedimenti penali

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato quale riferimento alle fattispecie di reato tributario cui si collega la possibile attività di denuncia/accertamento penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini

  • art. 6, d.l. n. 119/2018

    Prevede la possibilità di definizione agevolata e la sospensione del giudizio; applicata dai soci per ottenere la definizione e la conseguente estinzione del giudizio a loro carico

Massime di principio

  • L'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere di accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) è un'eccezione di parte: il contribuente deve sollevarla tempestivamente; la Corte non può dichiararla d'ufficio se la parte interessata non l'ha chiesta
  • La definizione agevolata/fruizione di provvedimenti di 'condono' o definizione agevolata da parte di un soggetto estingue o risolve il contenzioso relativo a quella specifica posizione tributaria del soggetto che si avvale del beneficio, senza incidere automaticamente sulle posizioni tributarie di altri soggetti (es. società vs soci) che abbiano autonoma soggettività fiscale
  • Nel valutare l'operatività del raddoppio dei termini per accertamento in ragione di fatti penalmente rilevanti occorre verificare la sussistenza dei presupposti temporali e sostanziali previsti dalla normativa (se la denuncia/trasmissione all'Autorità giudiziaria è intervenuta nei termini previsti): non sempre la mera astratta 'configurabilità' del reato è sufficiente a giustificare il raddoppio
  • In contenziosi plurimi (più parti), le censure e le eccezioni devono essere trattate distintamente per ciascun soggetto: la definizione favorevole di alcuni non impedisce la prosecuzione del giudizio rispetto ad altri
  • In sede di Cassazione i ricorsi devono rispettare il principio di sinteticità e autosufficienza: l'uso massiccio di documenti 'assemblati' senza adeguata sintesi può renderli inammissibili, ma la Corte verifica caso per caso se sussistono i presupposti dell'eccesso documentale

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