Cassazione Civile, Sentenza n. 29296/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 29120110006729245, notificata il 24/10/2011, per €167,67 a titolo di diritti camerali relativi all'anno 2008. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione (undici motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione originaria deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022 ("rottamazione-quater") e ha documentato l'integrale pagamento dell'importo dovuto. Le spese giudiziali sono poste a carico di chi le ha anticipate. Non è stato applicato il "doppio contributo unificato", non essendovi i presupposti (si tratta di definizione agevolata, non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità).
Norme richiamate
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 236
«Nella dichiarazione di cui al comma 235 [per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».
L'adesione alla definizione agevolata sospende i giudizi pendenti e l'estinzione intervenuta è subordinata al perfezionamento della definizione (pagamento) e alla produzione in giudizio delle relative prove di pagamento.
Cass. Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
Il "doppio contributo unificato" è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame; non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e quindi non può essere imposto quando la controversia si estingue per definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata (es. "rottamazione-quater") e il relativo pagamento integrale determinano, una volta documentati in giudizio, l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
- Per ottenere l'estinzione è necessario non solo presentare la dichiarazione di adesione, ma anche produrre nel medesimo giudizio la documentazione che attesta i pagamenti effettuati.
- La sospensione dei procedimenti opererà nelle more del pagamento; l'estinzione è condizionata al perfezionamento della definizione agevolata.
- La remissione o definizione favorevole non comporta l'applicazione di misure sanzionatorie come il "doppio contributo unificato", che è riservato a casi di rigetto o improcedibilità del gravame.
- Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diverso accordo o disposizione normativa.
- Irregolarità formali della notifica della cartella possono essere considerate mere condizioni dell'efficacia della cartella e non sempre ne determinano l'annullamento; occorre valutare caso per caso.
- La chiamata in causa dell'ente impositore non è sempre necessaria per la validità della cartella di pagamento; tuttavia la difesa deve valutare tutte le questioni formali e sostanziali prima di aderire alla definizione.
- In situazioni analoghe, valutare tempestivamente l'opportunità della definizione agevolata: consente di interrompere il contenzioso ma richiede l'effettivo pagamento e la produzione delle prove in giudizio per ottenere l'estinzione.
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