Cassazione Civile, Sentenza n. 29070/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2012: recupero a tassazione di utili extrabilancio e Iva ritenuta indebitamente detratta in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti; il ricorrente deduceva, in particolare, la nullità degli atti notificati dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese e contestava l'applicabilità del differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione solo alle cancellazioni volontarie in chiusura di liquidazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti: il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione dal Registro delle imprese trova applicazione indipendentemente dalla natura volontaria o meno della cancellazione; l'avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione della società non è automaticamente nullo né determina la nullità dell'atto successivo nei confronti del socio; permane l'interesse dell'Amministrazione a esercitare l'azione nei confronti dei soci per utili extrabilancio anche in assenza di somme riconosciute nel bilancio finale di liquidazione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento del contributo aggiuntivo
Norme richiamate
D.lgs. n. 175 del 2014, art. 28 (commi 4 e 5)
Il differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione dal Registro delle imprese si applica a tutte le ipotesi di cancellazione, sia volontarie sia non volontarie; la ratio normativa non impone un 'doppio binario' di efficacia estintiva
Cod. civ., art. 2495
La circostanza che in sede di liquidazione non siano state assegnate somme ai soci non esclude l'interesse dell'Amministrazione a procedere nei confronti dei soci per debiti tributari della società estinta
Cod. civ., art. 2484
Richiamato nella contestazione circa le cause di scioglimento e cancellazione; non impedisce l'applicazione del differimento quinquennale ai fini fiscali
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Norma rilevante per l'accertamento presupposto e per la responsabilità dei soci; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ai casi di utili extrabilancio e responsabilità del socio
D.P.R. n. 600 del 1973 (artt. 39, 42, 43, 41 bis e art. 60 richiamato)
Richiamate in relazione alle modalità di accertamento e agli obblighi dichiarativi; la CTR e la Cassazione hanno ritenuto che gli atti rispettino i presupposti normativi e che le presunzioni a carico dei soci siano legittime
D.lgs. n. 446 del 1997, art. 25
Richiamato tra le norme impugnate ma senza esito favorevole per il ricorrente; non è emersa dall'atto una interpretazione che osti all'azione dell'Amministrazione
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato in relazione al recupero dell'Iva detratta; la decisione ne ammette l'applicazione in presenza di fatture ritenute inesistenti
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 5
Richiamato rispetto alla determinazione del reddito di partecipazione e alla rilevanza degli utili extrabilancio ai fini Irpef/Ires
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 3625 del 12.2.2025
Principio consolidato: l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria per la responsabilità dei soci non è escluso dalla mancata iscrizione di somme a favore dei soci nel bilancio finale di liquidazione; possono sussistere altri elementi integrativi dell'interesse, come il trasferimento di beni non compresi nel bilancio o escussione di garanzie
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione al presupposto per il versamento del c.d. doppio contributo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione dal Registro delle imprese previsto dall'art. 28 del D.lgs. 175/2014 si interpreta come applicabile a tutte le cancellazioni, indipendentemente dal fatto che siano volontarie o d'ufficio
- La notifica di un avviso di accertamento alla società intervenuta dopo la cancellazione dal Registro non determina automaticamente la nullità dell'atto né impedisce l'azione successiva nei confronti dei soci, se sussistono presupposti per l'accertamento
- In presenza di utili extrabilancio e di società a base partecipativa ristretta, è legittima la presunzione che i maggiori utili siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria a carico del contribuente
- La mancata indicazione di somme a favore dei soci nel bilancio finale di liquidazione non esclude l'interesse dell'Amministrazione a perseguire la responsabilità dei soci; possono assumere rilievo altre prove di trasferimento di ricchezza o garanzie escusse
- Chi impugna un accertamento deve contestarne anche il merito sostanziale; contestazioni meramente formali o basate su interpretazioni restrittive delle norme sulla cancellazione possono risultare insufficienti se non contrastano il fondamento dell'accertamento
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