Cassazione Civile, Sentenza n. 29293/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (sez. staccata di Latina) che aveva confermato il rigetto dell'appello relativo a tredici intimazioni di pagamento per imposte erariali (importo complessivo € 3.842.745,17). Il ricorrente deduceva, tra l'altro: nullità delle intimazioni per silenzio dell'Amministrazione su istanza di sgravio ex legge 24/12/2012, n. 228; carenza di motivazione e omesso esame della prova da parte dell'agente della riscossione; prescrizione dei crediti; difetti di notifica delle cartelle e delle intimazioni; mancanza di produzione degli atti prodromici; tardiva costituzione e illegittima rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; e doglianze sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione ritenendo i vari motivi inammissibili o infondati. In sintesi: la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta adeguata; il ricorrente non ha dimostrato la prescrizione dei singoli crediti; la notifica tramite raccomandata A.R. è stata considerata regolare e sufficiente anche in assenza di relata dettagliata; l'agente della riscossione poteva avvalersi di avvocati del libero foro; molte censure mancavano di autosufficienza documentale o risultavano precluse per la doppia soccombenza; la Corte ha inoltre statuito che il raddoppio del contributo unificato non si applica al giudizio di merito tributario, ma ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002 in sede di legittimità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore versamento previsto. Spese di giudizio liquidate a carico del ricorrente.
Norme richiamate
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Regole sulla sospensione/annullamento del ruolo per istanze di sgravio: la Corte ricorda che l'eventuale annullamento di diritto per mancata risposta dell'amministrazione non opera se il credito è sub iudice, sospeso o se i motivi dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive ai sensi del comma 538; inoltre va valutata anche una eventuale risposta tardiva.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5
Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione (violazione di legge, nullità, omesso esame di fatto decisivo, vizio di motivazione): la Corte applica estesamente la giurisprudenza sulla autosufficienza del ricorso e sulla 'doppia conforme' che preclude il sindacato su fatti decisi in modo uniforme nei due gradi di merito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 11; art. 23; art. 36, comma 2, n. 4; art. 47
Norme sul processo tributario: art.11 (legitimatio ad processum/ius postulandi), art.23 (termine per costituzione della parte resistente), art.36 (contenuto della motivazione della sentenza) e art.47 (effetti della sospensione). La Corte ritiene applicabile la possibilità per l'agente della riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro e conferma i requisiti minimi di motivazione richiesti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Regole sulla notificazione della cartella di pagamento e dell'intimazione: la Corte conferma che la notifica tramite raccomandata A.R. inviata dal concessionario si perfeziona con la consegna del plico e che l'avviso di ricevimento è assistito da efficacia probatoria; la mancanza di indicazione formale della qualifica del notificatore non invalida la notifica se il destinatario è stato messo in condizione di conoscere l'atto.
DPR 30 maggio 2002, n. 115
Contributo unificato: la Corte ribadisce che il raddoppio del contributo non è applicabile al giudizio tributario di merito, ma che in sede di legittimità (giudizio ordinario di cassazione) possono sussistere i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo previsto dall'art.13, comma 1-quater, a carico del ricorrente.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Obbligo del concessionario di chiamare in causa l'ente impositore: la Corte ricorda che la chiamata ha natura sostanziale di litis denuntiatio e può essere effettuata con qualsiasi modalità idonea a mettere a conoscenza l'ente; l'azione può essere proposta indifferentemente contro ente impositore o concessionario.
codice civile
artt. 2946, 2948, 2697, 2712, 2719, art. 2700
Regole sulla prescrizione dei crediti (termine ordinario decennale salvo diversa previsione per singole fattispecie), sulla ripartizione dell'onere della prova e sull'efficacia probatoria degli atti postali: la Corte richiede specificità e prova sulla decorrenza della prescrizione e sottolinea che interessi e sanzioni possono avere termini prescrizionali distinti.
legge 7 agosto 1990, n. 241
Principi generali dell'attività amministrativa e obbligo di motivazione: la Corte ricorda la limitatezza delle nullità quando la legge non prevede espressamente la sanzione, e che per cartelle e intimazioni valgono regole specifiche che spesso escludono nullità formali automatiche.
Massime di principio
- In fase di cassazione è essenziale l'autosufficienza del ricorso: riprodurre e documentare nel ricorso gli atti e i fatti di cui si chiede il controllo è fondamentale per evitare l'inammissibilità.
- La notificazione delle cartelle e delle intimazioni tramite raccomandata A.R. inviata dal concessionario è generalmente considerata sufficiente e provata dall'avviso di ricevimento, anche se la relata non specifica la qualifica del consegnatario; la parte che contesta deve fornire elementi concreti contrari.
- Per eccepire la prescrizione dei crediti tributari occorre indicare con precisione le date e i termini di prescrizione per ciascun credito; la regola generale è il termine decennale, salvo disposizioni specifiche.
- La 'doppia conforme' (soccombenza in entrambi i gradi) preclude ampiamente il sindacato in cassazione sull'omesso esame di fatti già valutati in modo uniforme dai giudici di merito, salvo specifica indicazione delle differenze tra le ragioni di fatto nei due gradi.
- L'agente della riscossione può valersi di avvocati del libero foro per il patrocinio in materia di riscossione; la costituzione tramite avvocato del libero foro non richiede sempre allegazione probatoria in giudizio.
- Le doglianze che non sono state adeguatamente dedotte o documentate nei gradi di merito o che mancano di specificità/prove saranno frequentemente dichiarate inammissibili dalla Corte di cassazione.
- Sul contributo unificato: il raddoppio sanzionatorio non è applicabile nel giudizio tributario di merito, ma in sede di cassazione (giudizio ordinario di legittimità) può operare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo secondo le norme vigenti.
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