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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29196/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della CTR che aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso avviso di accertamento notificato anche a lui quale presunto amministratore di fatto. L'unico motivo dedotto in Cassazione è l'omesso esame, da parte della CTR, della richiesta di rimessione in termini per il tardivo deposito del ricorso introduttivo, giustificato dal ricovero ospedaliero del difensore (ricovero documentato dal 6/12/2012 al 14/04/2013). Si deduce altresì violazione del diritto al giusto processo (art. 111 Cost.) per l'interpretazione che avrebbe sanzionato ritardi eccessivamente formali incidendo sul diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando l'omessa pronuncia della CTR sulla istanza di rimessione in termini, la Corte ha integrato la motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., e confermato il dispositivo: la richiesta di rimessione è stata ritenuta tardiva perché non era stata proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado e la documentazione attestante il ricovero è stata allegata soltanto all'atto di appello, quando l'impedimento era già cessato (14/04/2013). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'istanza di rimessione (ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile in materia tributaria) può essere proposta anche contestualmente all'atto scaduto ma deve comunque essere tempestiva: qui non sussisteva tempestività. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite (liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    termine di trenta giorni per il deposito del ricorso

    La CTR ha richiamato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 per dichiarare il ricorso introduttivo tardivo rispetto alla notificazione; la Corte ha confermato che il ritardo era incontestato e rilevante.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile

    Da questa disposizione deriva l'applicazione delle norme processuali civili (in particolare in tema di rimessione in termini) anche nel processo tributario.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini

    La Corte ha affermato che l'istituto della rimessione in termini è applicabile anche nel processo tributario, ma richiede una istanza tempestiva e la verifica di cause esterne non imputabili alla parte.

  • art. 294, secondo comma, c.p.c.

    Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti

    Il giudice istruttore può ammettere la prova dell'impedimento qualora i fatti allegati risultino verosimili; tuttavia la Corte ha richiamato l'esigenza di tempestività nella richiesta.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato il potere di integrare la motivazione della sentenza impugnata evitando la cassazione con rinvio quando si tratta di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, decidendo così nel merito l'omesso esame denunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in termini di garanzia del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte ha bilanciato tale principio con l'esigenza di rispetto delle regole procedurali e della tempestività dell'istanza di rimessione in termini.

Massime di principio

  • Nel processo tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme di diritto processuale civile in materia di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.): la richiesta può essere contestuale all'atto scaduto ma deve essere tempestiva.
  • La rimessione in termini richiede: a) causa esterna non imputabile alla parte (es. ricovero documentato); b) reazione immediata alla cessazione dell'impedimento e presentazione dell'istanza in un termine ragionevole.
  • La documentazione dell'impedimento (certificati medici, documenti) è essenziale e va prodotta quanto prima, preferibilmente nel grado di giudizio in cui insorge l'eccezione (prima istanza), non solo in appello.
  • L'omessa pronuncia su un punto di diritto da parte del giudice di merito può essere integrata dalla Corte di Cassazione quando la questione riguarda diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.).
  • La tutela del diritto di difesa (art. 111 Cost.) non esclude l'esigenza di regole procedurali e di tempestività: l'eccezione di mancata rimessione sarà accolta solo se la richiesta è stata proposta tempestivamente e adeguatamente documentata.
  • Se un ricorrente non deposita l'istanza di rimessione in primo grado e allega la prova dell'impedimento soltanto in appello, il giudice può ritenere tardiva la richiesta e dichiarare l'atto inammissibile per decadenza.
  • In situazioni con più controparti, la Cassazione può decidere senza integrazione del contraddittorio quando la questione appare prima facie infondata o l'integrazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio.

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