Cassazione Civile, Sentenza n. 29201/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione disciplinare per presunta "grave violazione di legge" (art. 2, co.1, lett. g) d.lgs. n.109/2006) connessa a: 1) emissione di due decreti di liquidazione (31 maggio 2021) con calcolo ritenuto errato dei compensi degli amministratori giudiziari per il complesso ILVA di Taranto — l'errore consisterebbe nell'aver applicato le percentuali di scaglione sul valore complessivo dell'azienda anziché sulle singole porzioni per scaglione ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n.177/2015; 2) adozione, per correggere gli errori, della procedura di correzione per errore materiale ex art. 130 c.p.p. (senza udienza in camera di consiglio) nonostante le modifiche sostanziali; 3) dichiarazione di inammissibilità (14 settembre 2021) dell'istanza di parte per ottenere copia integrale del fascicolo dell'incidente di esecuzione, senza valutare l'interesse ai sensi dell'art. 116 c.p.p.
La decisione
La Sezione disciplinare del CSM aveva assolto le due magistrate. Il Ministro ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e quindi ha confermato l'assoluzione. La Corte ha ritenuto che: a) l'errore nei decreti di liquidazione sia in realtà un errore di diritto (errata scelta del criterio di calcolo), non un mero errore aritmetico; b) nondimeno, la valutazione disciplinare deve tenere conto della gravità concreta della violazione nel contesto, e la Sezione disciplinare ha correttamente valutato le circostanze attenuanti (straordinaria complessità del procedimento, intento di evitare un danno patrimoniale allo Stato e agli imputati, tempestiva rettifica dei decreti); c) la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., pur impropria se usata per errori di diritto, qui non ha integrato una violazione disciplinare grave considerato il contesto e l'assenza di pregiudizio effettivo; d) la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di accesso è stata legittima perché mancava l'indicazione dell'interesse richiesto dall'art. 116 c.p.p.; e) nel complesso non è emersa condotta disciplinarmente rilevante e il ricorso è stato rigettato. Il Ministro è condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g)
Definisce la "grave violazione di legge" come illecito disciplinare. La Corte ricorda che per rilevare disciplinarmente una violazione di legge occorre valutare la gravità complessiva della condotta e l'eventuale negligenza inescusabile, non solo l'errore giuridico astratto
d.P.R. n. 177 del 2015, art. 3
Stabilisce il criterio di calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari per scaglioni: le percentuali vanno applicate alle singole porzioni di valore di ciascuno scaglione e non sull'intero valore globale. La Corte ha rilevato che la corretta interpretazione normativa indicava l'applicazione per porzioni, quindi l'errore nelle liquidazioni era qualificabile come errore di diritto
codice di procedura penale, art. 130
Procedura di correzione per "errore materiale" (aritmetico). La giurisprudenza e la Corte distinguono nettamente gli errori matematici (emendabili ex art. 130) dagli errori di diritto; l'uso dell'art. 130 per correggere questioni di diritto è in linea di principio improprio, ma la valutazione disciplinare può tener conto del contesto e delle finalità riparatorie
codice di procedura penale, art. 127
Disposizioni sulla fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decisioni di natura non meramente materiale. La Corte ricorda che la mancata fissazione dell'udienza è illegittima solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare
codice di procedura penale, art. 116
Regola il rilascio di copie di atti a chi "vi abbia interesse"; la Corte ricorda che l'istanza deve indicare l'interesse, e in mancanza la negativa non integra necessariamente illecito disciplinare
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170
Prevede l'opposizione al decreto di liquidazione come rimedio; la Corte segnala che l'esistenza di rimedi impugnatori non esclude il vaglio disciplinare, ma l'esistenza di rimedi processuali è un elemento da considerare nella valutazione dell'illiceità disciplinare
art. 606 c.p.p. (costi di cassazione, criteri di motivazione)
Richiamato come riferimento sulle doglianze di motivazione e sulle rilevanze in sede di cassazione; la Corte osserva i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito operate dalla Sezione disciplinare
art. 43 disp. att. c.p.p.
Coordinate con art.116 c.p.p.; stabilisce che non serve autorizzazione quando il diritto al rilascio è espressamente riconosciuto. La Corte lo utilizza per ricostruire il regime dell'accesso ai documenti
Massime di principio
- Distinguere sempre errore materiale (arithmetical mistake) da errore di diritto: l'art. 130 c.p.p. consente correzioni per inesatti calcoli matematici, non per la scelta di criteri giuridici.
- Perché una violazione di legge integri illecito disciplinare occorre che sia "grave" nella concreta ricaduta: non basta l'errore giuridico astratto, va valutato l'atteggiamento del magistrato, la negligenza e il pregiudizio concreto prodotto.
- Nella valutazione disciplinare il contesto processuale e le finalità perseguite (es. evitare un danno patrimoniale allo Stato o agli imputati, straordinaria complessità del procedimento) possono attenuare la responsabilità, specialmente se l'errore è stato rapidamente corretto e non ha avuto effetti esecutivi concreti.
- L'uso de plano della procedura di correzione senza udienza è illegittimo se il provvedimento modifica sostanzialmente il contenuto decisionale e le parti hanno interesse concreto a partecipare; tuttavia la mancata udienza non è automaticamente disciplinarmente rilevante se non sussiste interesse dimostrabile alla partecipazione.
- Nel diniego di accesso ai documenti ex art. 116 c.p.p. l'autorità deve accertare e motivare l'interesse del richiedente; la mancanza di una minima indicazione dell'interesse può giustificare la dichiarazione di inammissibilità.
- La tempestiva adozione di provvedimenti correttivi volti a neutralizzare effetti lesivi può costituire elemento attenuante in sede disciplinare, specie se riduce o elimina il rischio di danno effettivo.
- L'esistenza di rimedi impugnatori (es. opposizione al decreto di liquidazione) è rilevante ma non determinante: la possibilità di rimedio processuale non esclude automaticamente la valutazione disciplinare, che guarda al comportamento del magistrato nel suo complesso.
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