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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31857/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva condannati per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e, per alcuni, per rivelazione di segreto d'ufficio. Le censure principali riguardano: l'utilizzabilità, nei loro confronti, di dichiarazioni predibattimentali rese dal coimputato Salvatore D'Emilio (acquisite ai sensi dell'art. 513 c.1 c.p.p.); la mancata prova del nesso sinallagmatico tra presunti atti antidoverosi e le utilità ottenute (quindi la qualificazione come corruzione propria ai sensi dell'art. 319 c.p.); la mancata individuazione di atti specifici contrari ai doveri d'ufficio; la possibile riqualificazione in reati meno gravi (art. 318, istigazione art. 322, traffico d'influenze art. 346-bis); vizi di motivazione su circostanze di fatto (es. assunzione e pagamento stipendi nei confronti dei fratelli dei pubblici ufficiali); e contestazioni sulle pene e sulle attenuanti rilevate.

La decisione

La Corte di legittimità ha: ritenuto inammissibile, per carenza di specificità, parte del motivo che chiedeva l'esclusione delle dichiarazioni predibattimentali (pur confermando il principio che tali dichiarazioni non sono utilizzabili nei confronti di coimputati che rifiutano l'esame senza consenso); valutato che i fatti descritti costituiscono sì una stabile disponibilità degli imputati verso gli interessi privati dei D'Emilio ma non risultano adeguatamente dimostrati atti specifici concreti e contrari ai doveri d'ufficio tali da integrare la corruzione propria (art. 319). Di conseguenza la condotta è stata ricondotta alla fattispecie meno grave di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), e tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione per tutti gli imputati. Sono state dichiarate inammissibili, per manifesta infondatezza o preclusione, alcune doglianze (es. su proscioglimento per art. 326 e su questioni sanzionatorie). Resta, tuttavia, confermata la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (Ministero dell'economia e delle finanze) a carico di Corosu e dei fratelli D'Emilio, con l'obbligo di tener indenne la parte civile delle spese del giudizio. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per i capi relativi alla corruzione per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali rese da coimputati che rifiutano l'esame non possono essere utilizzate contro gli altri imputati senza il loro consenso; la Corte ha richiamato questo principio e censurato la motivazione dei giudici d'appello che avevano fatto un uso improprio di tali dichiarazioni

  • art. 319 cod. pen.

    Per integrare la corruzione 'propria' è necessario il compimento concreto di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio in rapporto sinallagmatico con una utilità; la Corte ha ritenuto che la prova non dimostrasse tale specificità e ha escluso l'integrazione di questa fattispecie

  • art. 318 cod. pen.

    La condotta è stata riqualificata come corruzione per l'esercizio della funzione, ossia una stabile disponibilità/dipendenza non necessariamente collegata ad atti specifici antidoverosi, e tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione

  • art. 322 cod. pen.

    La richiesta difensiva di qualificare talune condotte come istigazione alla corruzione è stata valutata e ritenuta non convincente rispetto alla ricostruzione dei fatti posta in sentenza

  • art. 346-bis cod. pen.

    La possibile riqualificazione in traffico d'influenze illecite è stata presa in considerazione ma non ritenuta supportata dalle prove (mancanza di elementi circa destinazione del prezzo o adesione di terzi funzionari)

  • art. 323-bis cod. pen.

    art. 323-bis, primo e secondo comma

    Le censure sull'applicazione delle attenuanti di particolare tenuità e della collaborazione sono state valutate, ma la decisione finale è stata resa irrilevante dalla declaratoria di prescrizione; la Corte ha comunque rilevato carenze motivazionali su tale tema

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come principio generale di imparzialità e organizzazione degli uffici; utile a fondare in astratto un dovere di astensione, ma non sufficiente da solo a dimostrare l'antidoverosità senza norme o prove più specifiche

  • d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1348

    Normativa dell'ordinamento militare che impone ai militari comportamento conforme a doveri di imparzialità e fedeltà alla Costituzione; la Corte lo ha richiamato come fonte di un dovere di astensione per il militare

  • D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 722

    Richiama obblighi militari di tutela del segreto e di evitare divulgazioni di notizie attinenti al servizio; utilizzato per valutare l'obbligo di astensione e riservatezza

  • D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, art. 7

    Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che richiede astensione in caso di interessi propri o di frequentazione abituale; ritenuto applicabile come principio anche al personale militare

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulla sospensione dell'interruzione della prescrizione; utilizzata per calcolare la decorrenza e l'estinzione del termine prescrizionale nel caso concreto

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola quando il giudice può assolvere con formula piena nonostante l'esistenza di una causa estintiva; la Corte ha ritenuto non emergente dai fatti l'evidenza immediata di non colpevolezza che giustificherebbe un'assoluzione

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Prevede eccezioni all'inutilizzabilità delle dichiarazioni; citata come distinzione rispetto al divieto generale di utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali contro il dichiarante stesso; rilevante per la posizione processuale di alcuni imputati

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali rese da coimputati che rifiutano l'esame non sono utilizzabili contro altri imputati senza il consenso; chi impugna deve però dimostrare che, espunte tali dichiarazioni, il residuo probatorio non regge (prova di resistenza).
  • Per configurare la corruzione 'propria' (art. 319) non basta dimostrare una stabile disponibilità del pubblico ufficiale verso interessi privati: è necessario il compimento concreto di atti specifici contrari ai doveri d'ufficio in rapporto sinallagmatico con una utilità.
  • In assenza di prova chiara del sinallagma e dell'atto antidoveroso specifico la condotta può essere riqualificata come corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), fattispecie che può avere termine prescrizionale diverso e, dunque, determinare l'estinzione del reato.
  • Nel giudizio di legittimità non sono sindacabili, salvo errori di diritto o vizio motivazionale, valutazioni probatorie di merito che non siano state adeguatamente contestate e motivate in gravame.
  • Il dovere di astensione per il personale militare o pubblico può fondarsi su principi costituzionali e regolamentari, ma è necessario individuare la specifica attività istituzionale posti a carico dell'agente e la sua idoneità a generare conflitto d'interessi per sostenere un rilievo penale.
  • Quando si invoca l'esclusione di prove (es. intercettazioni non pertinenti o utilizzate per altri reati) occorre aver proposto il vizio nel gravame e motivarlo con specificità: in Cassazione molte censure sono precluse se non sollevate in appello.
  • In presenza di una causa estintiva (prescrizione) il giudice può assolvere solo se l'innocenza emerge in modo ictu oculi dagli atti; altrimenti si dichiara l'estinzione del reato senza assolvere nel merito.
  • Chi impugna deve sempre considerare l'effetto della riqualificazione del reato sulla prescrizione: una riqualificazione favorevole può determinare l'estinzione del reato già intervenuta al momento della sentenza

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