Cassazione Penale, Sentenza n. 31843/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che, pur assolvendo da due capi (3 e 4), ha rideterminato la pena per i residui capi (5 e 6). Il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.) e dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e progressività della pena (artt. 132 e 133 c.p.), nonché vizio della motivazione nella parte relativa alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Chiedeva applicazione del minimo edittale e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; censura in particolare l'aumento, rispetto al primo grado, degli incrementi per recidiva e continuazione senza adeguata giustificazione, nonostante la minore gravità delle residue condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la modifica della struttura del reato continuato (assoluzione dei capi ritenuti più gravi) legittima che il giudice d'appello applichi aumenti per recidiva e continuazione anche proporzionalmente superiori a quelli del primo grado, purché la pena complessiva non risulti aumentata. Ha inoltre confermato che, in tema di recidiva aggravata (art. 99 c.p.), l'aumento non può essere inferiore a un terzo e che nel caso concreto l'aumento disposto (quattro mesi) corrisponde al minimo edittale; la pena base fissata dall'appello (un anno) è risultata inferiore alla media edittale e non richiedeva una motivazione analitica aggiuntiva. La motivazione è stata ritenuta adeguata perché ha richiamato gravità e pluralità delle condotte, quantità e tipologia dello stupefacente e la personalità negativa dell'imputato con precedenti. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; i reati contestati al ricorrente sono stati ricondotti a questa disposizione.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui errori di applicazione di norme e vizi di motivazione) invocati dal ricorrente.
Codice di procedura penale
Stabilisce il divieto di reformatio in pejus; interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite nel senso che l'appello non viola il divieto se cambia la struttura del reato continuato e l'aumento riguarda una delle fattispecie unificate senza aumentare la pena complessiva.
Codice penale
Disciplina la recidiva aggravata; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'aumento per recidiva aggravata non può essere determinato in misura inferiore a un terzo, giustificando così l'aumento applicato come minimo edittale.
Codice penale
Principio generale sulla determinazione della pena (proporzionalità); la Corte ha affermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto degli articoli 132 e 133.
Codice penale
Criteri per la scelta della pena, le circostanze e la personalità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la motivazione ha adeguatamente richiamato gli elementi rilevanti di cui all'art. 133.
Codice di procedura penale
Prevede l'onere delle spese a carico della parte soccombente; applicato con rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus non è violato se, mutando la struttura del reato continuato (es. assoluzione dei capi ritenuti più gravi), il giudice d'appello aumenta la pena per uno dei fatti unificati purché la pena complessiva non aumenti.
- In tema di recidiva aggravata (art. 99 c.p.), l'aumento di pena non può essere determinato in misura inferiore a un terzo; l'applicazione dell'aumento minimo edittale è legittima se motivata o se prevista dalla norma.
- La determinazione della pena base e degli aumenti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità non riesamina la congruità della pena se la motivazione non è manifestamente illogica o arbitraria.
- La fissazione di una pena base al di sotto della media edittale non richiede una motivazione analitica «diffusa», purché il giudice richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p. e indichi gli elementi che hanno inciso sulla scelta.
- Sezione d'appello che riduce la pena complessiva può riequilibrare gli incrementi (per recidiva o continuazione) tra i singoli illeciti compresi nel disegno criminoso senza contraddire il divieto di peggioramento del trattamento sanzionatorio.
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