Cassazione Penale, Sentenza n. 31850/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il suo incidente di esecuzione (art. 649 c.p.p.), chiedendo la revoca di sentenze che lo avevano condannato per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 dlgs n. 74/2000). Le doglianze principali erano: (i) violazione del principio ne bis in idem perché le condanne riguarderebbero lo stesso fatto/periodo d'imposta e quindi un unico reato; (ii) illegittimità degli aumenti di pena disposti ex art. 81, comma finale, per pluralità di reati che sarebbero in realtà un unico reato; (iii) violazione dell'art. 9 dlgs 74/2000 (che limita il concorso di persone nel reato nelle ipotesi di fatture inesistenti) perché gli addebiti sarebbero coperti da tale deroga; (iv) richiesta, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di dichiarare la continuazione tra i reati tributari e un reato di bancarotta giudicato da altra Corte (Trieste) e quindi l'applicazione del regime della continuazione.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato i profili relativi al ne bis in idem e alla violazione dell'art. 9: il Collegio ha ritenuto che, quando una stessa persona fisica emette fatture a nome di diverse soggettività tributarie (diverse società), detta pluralità va valutata in chiave "pluralistica" e può integrare distinti reati anche nello stesso periodo d'imposta, giustificando gli aumenti ex art. 81 c.p. Pertanto sono stati respinti i motivi diretti ad ottenere la revoca delle condanne e degli aumenti di pena. Invece ha ritenuto fondato il motivo relativo alla continuazione: la Corte territoriale di Trieste non si era pronunciata sul merito dell'esistenza del vincolo di continuazione ma aveva dichiarato inammissibile l'istanza per tardività. Poiché non vi è stata una valutazione di merito precedente, il giudice dell'esecuzione può esaminare la questione; la Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rilievo della continuazione tra i reati delle sentenze del 7 febbraio 2018 e del 15 settembre 2021 (Corte di appello di Milano) e quelli giudicati dalla Corte di appello di Trieste, rinviando alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per decidere su tale questione. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per l'incidente di esecuzione volto alla revoca di sentenze intervenute per lo stesso fatto; la Corte ha esaminato l'incidente ma non ha trovato fondato il rilievo del ne bis in idem salvo quanto alla questione della continuazione non decisa nel merito.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione di rilevare, d'ufficio o su istanza, circostanze che incidono sull'esecuzione; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile sostenere la revoca sulla base di precedenti che non avevano deciso nel merito la continuazione.
Norma sulla declaratoria di continuazione ad istanza dell'imputato: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato perché il giudice del merito (Corte d'appello di Milano in diversa composizione) valuti la sussistenza del vincolo di continuazione fra i reati, essendo la questione non stata decisa nel merito dalla Corte di appello di Trieste.
Riguarda l'illecito di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la Corte ha riconosciuto che l'emissione per conto di diverse soggettività tributarie può dar luogo a più reati distinti (approccio "pluralistico"), rigettando la tesi della "unicità" del reato per periodo d'imposta quando cambiano le soggettività tributarie.
Prevede la deroga al concorso di persone nel caso di emissione di fatture inesistenti dopo intesa con l'utilizzatore; la Corte ha ritenuto che la norma non si applica quando la stessa persona è, temporalmente e fattualmente, sia emittente sia poi utilizzatore ("due parti in commedia"), per cui non impedisce di considerare distinte fattispecie nel caso di pluralità di soggettività coinvolte.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Norma sull'aumento della pena per recidiva o per pluralità di reati e applicazione della continuazione; la Corte ha confermato che l'aumento disposto in sede di cognizione non era revocabile in esecuzione, atteso che la pluralità di reati è stata ritenuta fondata per le ragioni esposte (diverse soggettività tributarie).
Richiamato per il principio generale del concorso di persone nel reato: la Corte ha osservato che l'art. 9 dlgs 74/2000 è una deroga che presuppone pluralità di soggetti e non può operare quando lo stesso individuo abbia agito in ruoli diversi senza pluralità di soggettività fisiche.
art. 25-quinquiesdecies legge n. 231/2001 (introdotto dal d.l. n. 124/2019)
Citata per spiegare le ragioni sistematiche che sconsigliano una interpretazione "monistica" (unico reato a carico dell'emittente) perché la responsabilità amministrativa delle società avrebbe esiti paradossali se si riconoscesse un unico reato per l'emittente e molteplici responsabilità per le società coinvolte.
Massime di principio
- Quando una stessa persona fisica emette fatture per operazioni inesistenti a nome di più soggettività tributarie distinte, è plausibile ritenere la pluralità di reati (approccio "pluralistico") e non un unico reato unitario per periodo d'imposta
- L'art. 9 dlgs 74/2000 non opera come esimente/deroga quando la stessa persona agisce, in successione temporale, sia come emittente sia come utilizzatore dei documenti falsi: la deroga presuppone la pluralità di soggetti agenti
- Il giudice dell'esecuzione può esaminare e decidere sulla sussistenza del vincolo di continuazione quando i giudici del merito non si siano pronunciati sul punto nel merito (ad es. perché l'istanza è stata dichiarata inammissibile e non valutata), e in tal caso è legittimo il rinvio ad altra composizione del giudice di merito per un esame pieno
- Questioni che incidono sul ne bis in idem o sulla continuità fra reati devono essere valutate con attenzione rispetto alla soggettività tributaria: la stessa persona fisica che operi tramite diverse persone giuridiche può essere trattata, ai fini penal-tributari, come soggettività diverse
- La modifica legislativa sulla responsabilità amministrativa e l'estensione degli illeciti tributari alle società (legge n. 231/2001 e d.l. 124/2019) impone prudenza nell'interpretare la "unicità" del reato per evitare conseguenze sistematiche incoerenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31843/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31845/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31846/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31851/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31852/2025 del 24/09/2025
- Sentenza penale · 24 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31855/2025 del 24/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →