Cassazione Penale, Sentenza n. 31846/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi finalizzata all'evasione fiscale per gli anni 2016 e 2017) ammesso alla messa alla prova con ordinanza del 19/06/2023. Il Tribunale di Cremona, rilevato il positivo espletamento del programma di pubblica utilità, ha dichiarato estinti i reati ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza ritenendo che: 1) l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova non era stata comunicata alla Procura generale (quindi legittimato ad impugnare la sentenza estintiva), 2) il programma di messa alla prova non prevedeva la restituzione all'Erario delle imposte non versate e non era stata verificata l'effettiva impossibilità economica dell'imputato a restituire le somme evase, ragione per cui la messa alla prova sarebbe stata inadeguata per reati tributari
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso non fondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto astrattamente ammissibile l'impugnazione della Procura generale (in quanto l'ordinanza di ammissione non era stata comunicata), ma sul merito ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona: l'ammissione alla messa alla prova è discrizionaria e fondata su una prognosi di recupero sociale valutata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il Tribunale aveva correttamente valutato la documentata condizione di impossidenza dell'alberti (anche in ragione del fallimento della società rappresentata) e aveva motivato adeguatamente la scelta di non imporre il ristoro integrale all'Erario quali condizioni per l'ammissione. La Corte ha altresì chiarito che l'obbligo di restituzione del profitto criminis, previsto in caso di condanna o di applicazione della pena (con confisca), non costituisce un presupposto necessario per l'ammissione alla messa alla prova: l'art. 168-bis c.p. (richiamato dall'art. 464-bis c.p.p.) indica il risarcimento del danno, se possibile, come finalità del programma, ma non come condizione ostativa automatica all'accesso alla misura. Di conseguenza la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato è stata confermata
Norme richiamate
Prevede l'estinzione del reato in caso di positivo espletamento della messa alla prova; norma applicata dal Tribunale per dichiarare non doversi procedere
Regola l'ammissione alla messa alla prova e il contenuto del programma predisposto d'intesa con l'UEPE; richiamata per affermare che il risarcimento del danno è finalità del programma ma non un presupposto necessario
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; richiamata in relazione alla legittimazione del Procuratore generale ad impugnare
Fornisce i parametri per la personalizzazione della pena e gli indicatori (modalità della condotta, personalità dell'autore) utilizzati anche per valutare la prognosi di non recidiva ai fini dell'ammissione alla messa alla prova
Indica il risarcimento del danno, se possibile, quale finalità della prestazione riparatrice; la Corte ha interpretato tale disposizione come non impeditiva dell'ammissione quando il ristoro non sia concretamente possibile
Norma che incrimina le condotte tributarie contestate (omessa dichiarazione finalizzata all'evasione); la possibilità, in caso di condanna, di misure come la confisca del profitto non impedisce di per sé l'accesso alla messa alla prova
Riferimento normativo richiamato nel dibattito (sentenza di applicazione della pena) per sottolineare che misure come la confisca si legano a condanne o applicazioni di pena e non sono direttamente sovrapponibili all'istituto della messa alla prova
Massime di principio
- La Procura generale è legittimata a impugnare la sentenza che dichiara estinto il reato se non le è stata comunicata l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova; l'impugnazione è dunque ammissibile anche per omissione di comunicazione
- L'ammissione alla messa alla prova è fondamentalmente una valutazione discrezionale del giudice basata su una prognosi di rieducazione e reinserimento sociale, sindacabile in Cassazione solo nei limiti della verifica dell'adeguatezza della motivazione
- Il risarcimento del danno o la restituzione del profitto illecito sono finalità del programma di messa alla prova se possibile, ma non costituiscono un presupposto obbligatorio per l'ammissione: l'effettiva condizione economica e l'impossibilità di ristoro possono giustificare l'esclusione dell'obbligo di restituzione
- Per reati tributari, la previsione di confisca del profitto in caso di condanna non impedisce di per sé l'accesso alla messa alla prova; le misure patrimoniali legate a una condanna sono distinte dalla valutazione prognostica per la concessione del beneficio
- La valutazione giudiziale deve tener conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e della corrispondenza del programma alle condizioni di vita dell'imputato, con particolare attenzione alla documentazione sulla sua capacità economica
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