Cassazione Penale, Sentenza n. 31852/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Beretta impugna l'ordinanza che convalida il provvedimento del Questore che: a) vieta l'accesso a impianti sportivi per anni 8 per numerose competizioni calcistiche; b) impone l'obbligo di comparire personalmente presso la Questura di Brescia per anni 5 in occasione di ogni incontro che la squadra "Brescia calcio" disputerà, sia in casa che in trasferta, con doppia presentazione (all'orario di inizio e 15 minuti dopo la fine). Il ricorso è fondato su due motivi: 1) omissione del giudice di valutare la memoria difensiva depositata nei termini (contraddittorio cartolare non valutato); 2) carenza di motivazione in ordine alla legittimità del duplice obbligo di presentazione per le partite disputate in trasferta, che può essere impraticabile per le distanze e quindi non giustificato.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP di Brescia. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. Motiva che: a) il giudice ha erroneamente affermato l'assenza di memorie nonostante fosse provata la loro produzione, violando il diritto di difesa; il contraddittorio cartolare è ammesso ma impone una valutazione effettiva delle deduzioni difensive; b) l'obbligo di duplice presentazione non può essere imposto senza motivazione quando, per la distanza del luogo della competizione, non sia materialmente possibile raggiungere l'incontro in tempi ravvicinati. Rinvia quindi la questione al GIP per nuovo esame, sospendendo l'efficacia della parte impugnata relativa alla presentazione.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Citato in relazione alle conclusioni rese dal Procuratore generale; indica la norma procedurale che regola la presentazione delle conclusioni in sede di impugnazione amministrativa/penale (contestualizzazione procedurale dell'intervento del P.G.).
La Corte richiama che per le misure di prevenzione previste da tale legge il contraddittorio cartolare è sufficiente a garantire il diritto di difesa, ma non in modo meramente formale: il giudice deve effettivamente considerare e valutare le memorie depositate; la mancata valutazione può determinare l'annullamento del provvedimento o incidere sulla motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 13543 del 2023 (Bartoli)
Principio giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di duplice presentazione all'Autorità di P.S. non è legittimo quando, per ragioni di distanza, l'interessato non possa materialmente raggiungere il luogo della competizione nei tempi richiesti; impone quindi verifica di proporzionalità e concretà della misura.
Massime di principio
- Il contraddittorio cartolare è ammesso per le misure di prevenzione, ma il giudice è tenuto a leggere e valutare effettivamente le memorie difensive; l'omessa valutazione può portare all'annullamento del provvedimento.
- L'obbligo di presentazione alla Questura è uno strumento di controllo, non una sanzione, e deve essere motivato e proporzionato; non può essere imposto in forma duplice quando la distanza rende impossibile l'adempimento nei termini previsti.
- In caso di omissioni motivazionali o di elementi che rendono la misura impraticabile, il rimedio della Corte è l'annullamento con rinvio al giudice di merito e, se necessario, la sospensione dell'efficacia della parte contestata del provvedimento.
- La difesa deve depositare memorie nei termini e documentare eventuali impossibilità pratiche (es. distanze); il giudice di merito dovrà valutare concretamente la proporzionalità e l'operatività delle prescrizioni imposte.
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