Cassazione Penale, Sentenza n. 17284/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/07/2024 del Tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania; oggetto del sequestro preventivo era la somma di euro 279.676,35 sequestrata alla Blu Contract Service S.r.l., disposta in funzione di confisca diretta e di confisca per equivalente, per il presunto utilizzo in compensazione di un credito d'imposta inesistente (credito d'imposta formazione 4.0 per l'anno 2021) relativo a corsi di formazione mai effettuati; il ricorrente denunciava la carenza del fumus commissi delicti (argomentando che i fatti risalivano al più tardi alla fine del 2019 e che non vi erano elementi individualizzati nei suoi confronti) e il difetto del periculum in mora (non considerata la solida consistenza patrimoniale della società e l'incidenza della pandemia), nonché l'assenza di atti processuali che dimostrassero la conoscenza e la responsabilità individuale di Angelini.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo (mancanza di adeguata motivazione e di elementi individualizzati a carico di Angelini circa la consapevolezza della infondatezza del credito d'imposta). Ha rilevato che, sebbene l'ordinanza richiamasse una complessa indagine su corsi fittizi, non risultano atti processuali che colleghino concretamente Angelini alla condotta contestata; la conclusione accusatoria è rimasta congetturale e la motivazione apparente. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
Citato come norma relativa al concorso di persone nel reato; usato per inquadrare la configurazione di responsabilità penale complessa nell'ambito dell'indagine sui crediti d'imposta fittizi
Richiamato insieme all'art. 110 per la disciplina del concorso di persone e delle modalità di determinazione della responsabilità
Norma relativa alle falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico; evocata tra le contestazioni penali connesse all'uso di crediti d'imposta inesistenti
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445/2000
Norma sul valore e sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci in documenti amministrativi; richiamata nel quadro delle contestazioni su documentazione falsa per ottenere crediti
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma relativa alle fattispecie tributario-penali (ad es. dichiarazioni infedeli) utilizzata per qualificare penalmente le condotte connesse all'uso indebito di crediti d'imposta
Legge 205/2017 (credito d'imposta formazione 4.0)
Normativa che ha introdotto il credito d'imposta per la formazione 4.0, al centro della vicenda; la contestazione riguarda l'utilizzo in compensazione di un credito riferito a corsi non svolti, quindi inesistente
Norma procedurale che disciplina la competenza e il rinvio per nuovo giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza; applicata per rinviare il procedimento al Tribunale di Salerno
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari patrimoniali con finalità di confisca occorre una motivazione adeguata e atti processuali che colleghino in modo concreto e individualizzato il soggetto alla condotta illecita; motivazioni apparentemente basate su mere congetture possono portare all'annullamento.
- La prova del fumus commissi delicti non può basarsi soltanto su ricostruzioni generali dell'indagine: è necessario indicare elementi probatori specifici, diretti o indiziari solidi, che attestino la responsabilità personale del rappresentante societario.
- Se manca il fumus, il giudice evita di esaminare profili ulteriori come il periculum in mora; cioè l'assenza di prova del fatto rende irrilevante la valutazione del pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione della misura.
- Nelle contestazioni relative a crediti d'imposta (es. formazione 4.0) la valutazione deve concentrarsi su documentazione che attesti l'effettivo svolgimento delle attività formative e sulla prova che il soggetto aveva consapevolezza dell'inidoneità del credito.
- In situazioni analoghe, chi subisce un sequestro collegato a presunti crediti inesistenti ha buone chances di ottenere un riesame favorevole se riesce a dimostrare l'assenza di elementi individualizzanti e carenze motivazionali nell'atto che ha disposto la misura.
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