Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17287/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brindisi del 19/06/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (21/05/2024) adottato dal G.I.P. per violazioni dell'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 e dell'art. 88 T.U.L.P.S. Il ricorrente contestava la legittimità del sequestro sostenendo che: la legge di stabilità 2014 (e proroghe) non aveva completamente sanato la posizione degli operatori stranieri; la Stanleybet aveva subito discriminazioni ormai accertate dalla giurisprudenza e quindi l'attività di raccolta scommesse per conto di Stanleybet fosse lecita; Cesano non aveva potuto aderire alla regolarizzazione perché aveva aperto il centro nel 2023; inoltre aveva adempiuto i controlli di ordine pubblico e non aveva rilevi amministrativi. Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite per dirimere il presunto contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, ritenendo che il Tribunale del riesame avesse correttamente accertato i fatti: Cesano, in qualità di legale rappresentante della Moncesa Gaming S.r.l.s., raccoglieva scommesse per Stanleybet senza la autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. e né lui né Stanleybet avevano aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità 2014. La Corte ha confermato che la normativa transitoria (commi 643 e 644 legge n. 190/2014 e successive proroghe) ha rimosso le ragioni di discriminazione purché le condizioni di legge siano rispettate e che la mancata adesione alla regolarizzazione rende irrilevanti supposizioni di discriminazione. Conseguentemente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è giustificato e il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in via equitativa di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989

    art. 4, comma 4-bis, legge 9 dicembre 1989, n. 401

    Sanziona penalmente la proposta al pubblico di giochi d'azzardo senza concessione/ autorizzazione; la Corte conferma la rilevanza penale dell'attività di raccolta scommesse svolta senza i titoli previsti.

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    art. 88 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Stabilisce che l'autorizzazione di polizia può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati; l'assenza di tale autorizzazione rende illegittima la raccolta di scommesse.

  • art. 5-bis, legge n. 401/1989

    art. 5-bis legge 9 dicembre 1989, n. 401

    Prevede la confisca dei beni utilizzati per l'offerta illecita di scommesse; giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca degli strumenti di raccolta.

  • art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2014)

    art. 1, commi 643-644, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    Normativa transitoria che ha consentito a società estere di ottenere licenze temporanee/regolarizzazione a precise condizioni; la Corte sottolinea che la procedura consente la rimozione delle discriminazioni solo se il soggetto aderisce e soddisfa i requisiti previsti.

  • art. 1, comma 926, legge di stabilità 2016

    art. 1, comma 926, legge di stabilità 2016

    Proroga delle misure di regolarizzazione; conferma la possibilità di ottenere titoli provvisori a determinate condizioni amministrative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina l'onere delle spese processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza Placanica (6 marzo 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04)

    sentenza Placanica e connesse

    Ha ritenuto compatibile la disciplina nazionale che subordina l'esercizio delle scommesse alla concessione/autorizzazione con gli artt. 49 e 56 TFUE, ritenendo le restrizioni proporzionate per contrastare la criminalità collegata ai giochi d'azzardo.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza Biasci (12 settembre 2013, C-660/11)

    Ribadisce che la normativa nazionale può giustificare limitazioni alle libertà fondamentali per ragioni di ordine pubblico; riconosce però che l'illegittimità delle procedure nazionali può esonerare il singolo dalla responsabilità penale nei casi di discriminazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 32459/2023, n. 25439/2020, n. 6709/2016, n. 39968/2019, n. 18498/2017)

    varie pronunce citate in motivazione

    La giurisprudenza ha precisato che la disapplicazione della norma penale per contrasto con il diritto UE può avvenire quando sussiste una discriminazione illegittima; tuttavia la possibilità di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità esclude la disapplicazione se il soggetto non ha aderito alla procedura o non ha ottenuto la licenza per sue cause proprie.

Massime di principio

  • La raccolta e gestione di scommesse sul territorio italiano è lecita solo se il soggetto è titolare di concessione risultante da pubblica gara e dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S.; in assenza di tali titoli sussiste responsabilità penale ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989.
  • La legge di stabilità 2014 (commi 643-644) e le successive proroghe hanno introdotto una procedura transitoria di regolarizzazione che può rimuovere situazioni discriminatorie solo se l'operatore (o l'operatore estero di riferimento) aderisce e soddisfa i requisiti previsti; la mancata adesione rende ininfluente la pretesa discriminazione.
  • L'esistenza di procedimenti penali a carico dei vertici di un operatore estero non costituisce automaticamente un ostacolo alla concessione di licenze se l'amministrazione, in attuazione delle norme transitorie, ha impartito disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni ove ricorrano i requisiti.
  • Se l'illegittimità di procedure di gara nazionali determina una discriminazione effettiva nei confronti di operatori esteri, la giurisprudenza può disapplicare la norma penale; tuttavia il singolo centro raccolta italiano non può automaticamente beneficiare di tale disapplicazione se non dimostra che la mancanza della licenza è causata direttamente da tale discriminazione e non dalla propria omissione (es. mancata adesione alla regolarizzazione).
  • In contenziosi analoghi è strategico: a) aderire tempestivamente alle procedure amministrative di regolarizzazione quando previste; b) impugnare nei termini eventuali dinieghi amministrativi e documentare che il diniego dipende da discriminazioni sistemiche; c) quando sussistono questioni di diritto UE rilevanti e non pacificate, valutare la rimessione alla Corte di Giustizia UE o la richiesta di uniformazione alle Sezioni Unite, tenendo conto della giurisprudenza consolidata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.