Cassazione Penale, Sentenza n. 17283/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma della sentenza di condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta (omessa/dichiarazione fraudolenta) ascritta a HU in qualità di amministratore/legale rappresentante della NINNA s.r.l., in concorso con GALLEGATI Carlo. La ricorrente deduce vizi di motivazione per mancata attribuzione dello status di "prestanome"/"testa di legno" e per la mancata valutazione di atti probatori richiamati in appello (verbale della Guardia di Finanza, dichiarazioni dell'operante, timbri sul passaporto e documentazione attestante la sua presunta assenza dal territorio nazionale), nonché per non aver considerato la possibilità di apertura del conto corrente mediante delega.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sostanzialmente insoddisfacenti le censure presentate dalla ricorrente, alla luce della "doppia conforme" di condanna (Tribunale e Corte d'Appello) e della prevalente giurisprudenza che attribuisce al legale rappresentante l'obbligo diretto di presentare le dichiarazioni fiscali. I giudici hanno valorizzato gli accertamenti tributari (che hanno dimostrato l'inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture della MELA s.r.l. e l'irregolarità dei presunti pagamenti), nonché le dichiarazioni dei testi (STRINATI, PEZZOLI) e la relazione dell'operante PASCOLI della Guardia di Finanza che collegavano la HU alla gestione e ai rapporti contabili della NINNA. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla giurisprudenza citata nella sentenza
La giurisprudenza interpretata e richiamata esclude che il legale rappresentante risponda soltanto per violazione dei doveri di vigilanza quando la persona sia obbligata ex lege a presentare le dichiarazioni fiscali: il legale rappresentante è considerato autore principale dell'omessa/dichiarazione fraudolenta se è colui che deve sottoscrivere le dichiarazioni.
citato nella motivazione della sentenza impugnata e nella giurisprudenza richiamata
Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte applica questo principio per affermare la responsabilità del legale rappresentante anche quando la gestione sia formalmente delegata, salvo che sia provata l'effettiva estraneità e mancanza di conoscenza dell'attività contestata.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022 (Cristodaro, Rv. 283201)
Orientamento secondo cui il legale rappresentante, obbligato ex lege a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali, può essere ritenuto autore principale dell'omessa/dichiarazione fraudolenta e non mera figura di vigilanza.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 46541 del 16/10/2024 (Polieri)
Conferma e aggiorna l'indirizzo giurisprudenziale sull'applicazione dell'art. 2 d.lgs. n.74/2000 e sulla responsabilità del legale rappresentante rispetto alle dichiarazioni fiscali.
Massime di principio
- Il legale rappresentante è presunto soggetto obbligato alla presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali: per sottrarsi a responsabilità penale occorre provare con elementi concreti e precisi la sua totale estraneità alla gestione e l'assenza di conoscenza delle operazioni contestate.
- La qualifica di "prestanome"/"testa di legno" non esonera automaticamente dalla responsabilità: deve essere provata adeguatamente e non può fondarsi su mere affermazioni o sulla sola discrepanza di timbri sul passaporto se vi sono riscontri documentali e dichiarazioni testimoniali contrarie.
- I controlli tributari, la documentazione contabile e le dichiarazioni dei testi (in particolare quelle di collaboratori e soggetti collegati) hanno forte valore probatorio nella ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato fiscale e possono prevalere su prove di assenza occasionale dal territorio.
- La cassazione è spesso inammissibile quando non si articola un concreto e nuovo motivo di diritto o non si censura efficacemente la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito, soprattutto in presenza della "doppia conforme".
- In casi di delega a terzi per l'assunzione di adempimenti (es. sottoscrizione digitale), è fondamentale documentare la portata e i limiti della delega per dimostrare che la responsabilità sostanziale non ricade sul legale rappresentante.
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