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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17282/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente deduceva disallineamento tra il capo di imputazione e la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate quanto alla condotta e alla data di consumazione (asserita discrepanza tra fattispecie riferite all'anno d'imposta 2014/2015/2016). Sosteneva che tale incongruenza avesse leso il diritto di difesa e richiamava l'archiviazione di un procedimento relativo all'anno 2015

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della AR S.a.s., aveva indicato nel modello Unico 2016 per l'anno d'imposta 2015 elementi passivi fittizi per complessivi euro 90.527,75 avvalendosi di due fatture oggettivamente inesistenti (fattura del 28/02/2014 per euro 73.843,85 - imponibile euro 60.527,75 - e fattura del 31/03/2015 per euro 36.600 - imponibile euro 30.000). La Corte ha ritenuto che non sussistesse una reale diversità tra la segnalazione dell'Agenzia e la contestazione del P.M., atteso il complesso degli atti d'indagine, e che il ricorrente non avesse confutato i fatti materiali né prodotto consulenze o prove idonee a contrastare l'accertamento. Ha inoltre osservato che l'archiviazione di altro procedimento per il 2015 non incide sull'accertamento relativo all'anno 2016. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma è stata interpretata come fattispecie di reato relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e all'indicazione di componenti passivi fittizi finalizzati all'evasione dell'IVA e delle imposte sul reddito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per imporre al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto, in via equitativa, il pagamento di una somma a titolo di ammenda

Massime di principio

  • La discrepanza formale tra la segnalazione dell'ente accertatore e il capo di imputazione non determina automaticamente violazione del diritto di difesa: il giudice valuta il complesso degli atti d'indagine e la possibilità concreta del contraddittorio
  • Se l'imputato non contesta i fatti materiali essenziali (es. inesistenza delle fatture, evasione IVA) e non produce prove o consulenze contrarie, la sua impugnazione sarà difficilmente accolta
  • L'archiviazione di un procedimento riferito a un diverso periodo d'imposta non annulla né pregiudica automaticamente l'accertamento in un altro procedimento relativo a un diverso anno/episodio
  • Per contestare efficacemente accertamenti fiscali in sede penale è necessario dimostrare specificamente il nesso di pregiudizio al diritto di difesa (es. impossibilità concreta di conoscere i fatti o di controprodurre prove) e non limitarsi ad affermazioni generiche
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'onere delle spese processuali e, in sede penale, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale e dell'art. 616 c.p.p.
  • L'utilizzo del rito abbreviato senza produrre elementi difensivi tecnici (consulenze, documenti) riduce le possibilità di successo in sede di gravame contro accertamenti tributari

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