Cassazione Penale, Sentenza n. 17288/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP (17/06/2024) sul patrimonio aziendale della "Villa Aurora Hospital s.r.l.". Il ricorrente deduceva: 1) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità e vizio di motivazione (anche con riferimento all'art. 275 c.p.p.), lamentando che sarebbero state sufficienti misure meno afflittive per reati ambientali; 2) violazione delle norme ambientali (artt. 124, 137 e 133 del D.lgs. 152/2006) e mancata considerazione delle linee guida del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria n.119/01/12/2022 concernenti l'AUA; 3) errata interpretazione del d.P.R. 254/2003 (artt. 2 e 6) in ordine alla qualificazione degli escreti e dello smaltimento tramite rete fognaria; 4) violazione dell'art. 256 D.lgs.152/2006 e principio del ne bis in idem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: operava il giudicato cautelare (sentenza n. 31812 del 03/07/2024) che preclude la rinnovazione di censure già decise in precedente giudizio cautelare; il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare integralmente questioni già valutate salvo che vengano allegati fatti nuovi; molti motivi riproponevano censure già respinte in precedenti pronunce. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione (art. 325 c.p.p.), e non per vizio di motivazione o contraddittorietà. Il motivo sul ne bis in idem è stato ritenuto tardivo e comunque infondato rispetto ai fatti e ai tempi processuali. Conseguenze: inammissibilità dichiarata, condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di proporzionalità e gradualità delle misure; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata una motivazione meramente apparente rispetto a tale principio.
D.lgs. 152/2006, art. 124
Norma di riferimento per la disciplina degli scarichi e della gestione ambientale invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le questioni attinenti alla interpretazione di tali norme fossero già state decise e quindi precluse.
D.lgs. 152/2006, art. 137
Riferimento richiamato dal ricorrente in ordine alle sanzioni/discipline ambientali; la Corte ha considerato la censura riproposta e già valutata nei precedenti gradi.
D.lgs. 152/2006, art. 133
Richiamato dal ricorrente come norma da applicare in tema di autorizzazioni ambientali (AUA). La Corte ha osservato che la necessità dell'autorizzazione era stata già valutata e motivata dal Tribunale del riesame.
D.lgs. 152/2006, art. 256
Norma richiamata in relazione alla gestione dei rifiuti; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa a questa disposizione perché già dedotta e decisa.
D.P.R. 254/2003, art. 2
Norma di riferimento sullo smaltimento di rifiuti sanitari; il ricorrente sosteneva che gli escreti fossero legittimamente smaltibili in rete fognaria. La Corte ha osservato che la questione è stata già valutata dal Riesame e dalla precedente pronuncia.
D.P.R. 254/2003, art. 6
Citato dal ricorrente per sostenere la liceità dello smaltimento di urine e feci in rete fognaria; la Corte ha ritenuto la qualificazione di alcuni liquidi come rifiuti sanitari pericolosi fondata alla luce degli accertamenti (es. liquido biologico contaminato nei cateteri).
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la restrizione del rimedio in cassazione per misure reali: è ammissibile solo per violazione di legge, intesa soprattutto come inesistenza o mera apparenza della motivazione, non per semplice vizio di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento giuridico per l'onere delle spese a carico del ricorrente e per l'irrogazione della somma da versare alla Cassa delle ammende (Euro 3.000,00 fissati equitativamente dal Collegio).
Sentenza Corte di Cassazione n. 31812 del 03/07/2024 (giudicato cautelare)
Pronuncia precedente che ha formato il giudicato cautelare sulla stessa vicenda; motivazione centrale per l'inammissibilità del ricorso per reiterazione di censure già decise.
Sezioni Unite, n. 46201 del 31/05/2018
Richiamata in tema di estensione della preclusione del giudicato cautelare anche alle misure reali; supporta il principio che impedisce la rinnovazione delle stesse censure.
Sezioni Unite, n. 15403 del 30/11/2023 (Galati)
Citata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto il richiamo fuori luogo: la pronuncia afferma che nel giudizio d'appello cautelare possono essere prodotti elementi nuovi sopravvenuti, ma qui il decreto penale era noto al momento dell'appello e quindi la deduzione era tardiva.
Massime di principio
- Il «giudicato cautelare» (deciso in precedenti pronunce cautelari) preclude la reiterazione di censure già decise: non è possibile rimettere in discussione questioni già definite salvo fatti o elementi realmente nuovi e sopravvenuti.
- In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è molto limitato: ammesso principalmente per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione (art. 325 c.p.p.), non per normale vizio di motivazione o contraddittorietà.
- Il giudice dell'appello cautelare (Tribunale del riesame) non deve sempre riesaminare integralmente le condizioni della misura ma verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata, tenendo conto dell'effetto devolutivo e della natura autonoma del provvedimento.
- Le questioni di diritto ambientale (necessità di AUA, qualificazione di scarichi/ rifiuti sanitari) possono essere decisive, ma vanno dedotte tempestivamente e non possono essere riproposte se già valutate in precedenti gradi senza nuovi elementi probatori.
- Le eccezioni tardive (es. ne bis in idem o nuovi titoli) rischiano di essere dichiarate inammissibili se erano già conoscibili al momento dell'impugnazione precedente; la tempestività della deduzione è essenziale.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e può comportare sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende se non sussistono giustificati motivi per la proposizione del ricorso.
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