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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14398/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il decreto di trattenimento emesso dal Questore in esecuzione di un decreto di espulsione. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 2 Cost. e dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 per mancata verifica di fattori ostativi all'espulsione; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma terzo, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 13 Cost., per non aver verificato il rispetto del termine di trasmissione di 48 ore del decreto al giudice di pace, con conseguente inefficacia del decreto stesso.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato accolto. La Corte ha preliminarmente chiarito che la Questura (questore) è soggetto legittimato a contraddire anche in sede di legittimità, purché il ricorso sia notificato all'Avvocatura generale dello Stato. Sul merito è stata ritenuta fondata la questione pregiudiziale relativa al termine di trasmissione: il Giudice di pace non ha verificato il rispetto del termine di 48 ore previsto dall'art. 14, comma terzo, d.lgs. 286/1998; la convalida si è tenuta oltre il termine e la circostanza che una delle giornate intermedie fosse sabato non legittima la proroga del termine per l'invio al giudice. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata cassata senza rinvio, essendo intervenuta l'inefficacia del decreto di trattenimento per decorso del termine. Il primo motivo (sussistenza dei presupposti del trattenimento) è stato assorbito. Quanto alle spese, la Corte richiama l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero nel giudizio di convalida (art. 14, comma quarto) e indica l'applicabilità delle norme su liquidazione delle spese in caso di soccombenza dell'Amministrazione (art. 83 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (comma terzo e comma quarto)

    termine di quarantotto ore (comma terzo); facoltà per il questore di stare in giudizio e patrocinio a spese dello Stato (comma quarto)

    Il comma terzo impone la trasmissione del decreto di trattenimento al giudice di pace entro 48 ore; il mancato rispetto rende il decreto inefficace. Il comma quarto attribuisce al questore la facoltà di stare in giudizio e garantisce al destinatario l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida/proroga.

  • art. 13-bis, d.lgs. n. 286/1998 (norma abrogata)

    presente nel testo storico ma abrogata dalle successive riforme

    In origine attribuiva all'autorità che aveva emesso il decreto di espulsione la legittimazione a stare in giudizio personalmente o mediante funzionari delegati; la sua abrogazione ha contribuito a creare dubbi interpretativi sulla legittimazione in sede di legittimità, poi superati dalla giurisprudenza recente che ammette anche il questore come resistente se notificato correttamente.

  • art. 34, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    modifica la disciplina dell'art. 14

    Ha modificato la materia prevedendo espressamente la legittimazione del questore nella fase di merito; la giurisprudenza ha interpretato che tale legittimazione può estendersi anche alla fase di legittimità senza escludere la chiamata diretta del Ministero dell'interno se notificato all'Avvocatura generale.

  • art. 156 cod. proc. civ. (quinto e sesto comma)

    quinto comma: i termini per atti fuori udienza che scadono nella giornata di sabato sono prorogati al lunedì successivo; sesto comma: resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa

    La Corte ha spiegato che, benché il quinto comma proroghi alcuni termini, il sesto comma stabilisce che il sabato è comunque giorno lavorativo per l'udienza; pertanto la circostanza che una delle giornate intermedie fosse sabato non giustifica automaticamente il rispetto del termine di trasmissione al giudice per la convalida.

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Norma richiamata in relazione alla notificazione degli atti all'Avvocatura generale dello Stato come modalità di chiamata in causa dell'Amministrazione centrale.

  • art. 2 Cost. e art. 13 Cost.

    Richiamate dal ricorrente per profili di rilievo costituzionale (principi di legalità, rispetto dei diritti fondamentali): la Corte ha trattato tali censure nell'ambito dei profili processuali e di effettiva applicazione delle tutele procedurali previste dall'ordinamento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 83 e art. 133, comma quinto)

    Art. 14 comma quarto d.lgs. 286/1998 rende lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la Corte precisa che l'art. 133 c.d. non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale, per la quale opera l'art. 83 che disciplina la liquidazione delle spese a favore dell'autorità che ha proceduto.

Massime di principio

  • In procedimenti di convalida o proroga del trattenimento lo straniero è automaticamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato; ciò va tenuto presente fin dall'udienza di merito.
  • Il termine di 48 ore per la trasmissione del decreto di trattenimento al giudice di pace (art. 14, comma terzo, d.lgs. 286/1998) è perentorio: la sua inosservanza rende il decreto inefficace e impedisce la convalida; il giudice deve verificarne espressamente il rispetto.
  • La caduta di una giornata intermedia nel sabato non comporta automaticamente la proroga utile a salvare il termine se l'udienza poteva regolarmente svolgersi in tale giorno (ai sensi dell'art. 156 c.p.c., sesto comma); non si deve presumere il rispetto del termine senza prova della effettiva trasmissione nei termini.
  • Sotto il profilo processuale, il questore (Questura) può essere parte resistente anche in Cassazione se il ricorso è notificato all'Avvocatura generale dello Stato; resta comunque possibile evocare direttamente il Ministero dell'interno quando la notificazione segua le regole previste.
  • Se la questione pregiudiziale (es. decorso di termini che producono inefficacia del provvedimento) è fondata, le questioni di merito circa la necessità o fondatezza del trattenimento possono rimanere assorbite.
  • In caso di soccombenza dell'Amministrazione pubblica, la liquidazione delle spese segue le regole specifiche (art. 83 DPR 115/2002) e non la regola prevista per le parti private non ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

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