Cassazione Civile, Sentenza n. 14368/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la condanna dell'assicuratrice Allianz al pagamento delle indennità di custodia per l'auto Ford Fiesta (periodo 31.12.2000-31.12.2001), deducendo che le somme dovessero essere liquidate in base alle tariffe previste (o, in subordine, alle Tariffe ACI) e censurando l'applicazione, operata dalla Corte d'appello, dell'art. 1, commi 318-321, L. 311/2004. La questione centrale era se le indennità dovessero essere determinate secondo le tabelle adottate per i sequestri penali (D.M. 265/2006) e/o secondo la L. 311/2004 o invece soggiacere ai principi del codice civile una volta cessato il carattere pubblicistico della custodia dopo 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione; inoltre vi erano questioni collateral i circa la responsabilità dell'assicuratore (clausola di procura a vendere nella polizza) e la titolarità dell'onere di custodia tra Sacchi e Allianz.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo del ricorso principale (presentato dalla Ternana Soccorso Immobiliare), ritenendo indebita l'applicazione dell'art. 1, commi 318-321, L. 311/2004 (che peraltro era stato dichiarato incostituzionale) per la liquidazione delle indennità di custodia e richiamando il principio secondo cui, decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro/restituzione, il rapporto tra custode e avente diritto perde il carattere pubblicistico e la pretesa del custode diventa un credito civilistico nei confronti del soggetto indicato nel provvedimento come avente diritto alla restituzione. Ne è conseguito che la sentenza d'appello è stata cassata, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame, ivi compresa la regolazione delle spese. Il ricorso incidentale di Sacchi è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto che, essendo Sacchi destinatario del decreto di restituzione e non avendo proposto opposizione, fosse lui l'obbligato al pagamento delle spese di custodia; l'Allianz, pur avendo la facoltà contrattuale di vendere e trattenere il ricavato, non risultava destinataria del provvedimento di restituzione e quindi non onerata direttamente dalle spese di custodia in assenza di azione di rimborso nei suoi confronti.
Norme richiamate
D.P.R. 115/2002
artt. 59, 150; art. 13, comma 1-quater
La Corte rileva che l'art. 150 (e le norme del TUSG che regolano la restituzione) prevede la comunicazione del provvedimento di restituzione e disciplina gli effetti della decorrenza dei termini; l'art. 13 è richiamato solo in ordine al contributo unificato. In generale le norme amministrative/penali sul sequestro delineano la possibilità che, dopo 30 giorni dalla comunicazione, le spese non siano più a carico dello Stato e la pretesa del custode divenga civilistica.
art. 84 disp. att. c.p.p. (testo storico/ricordato)
comma terzo (richiamato nel decidere)
La norma, nel testo storico e per il principio richiamato, prevedeva che le spese di custodia fossero dovute dall'avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione: da ciò la Corte trae il principio della transizione da titolarità pubblicistica a rapporto civilistico.
L. 311/2004
La Corte osserva che la Corte d'appello ha applicato tale disposizione per liquidare un importo forfettario di custodia; tuttavia la norma era stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. 267/2017) e, inoltre, riguarda specifiche procedure di alienazione/rottamazione con effetti retroattivi che non possono essere estesi al caso concreto.
D.M. 265/2006
tariffe per indennità giornaliere di custodia
Tali tariffe disciplinano le indennità per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro penale quando gli oneri sono a carico dell'erario; la Corte osserva che le tabelle sono applicabili solo nei casi in cui lo Stato assuma l'onere, e non per quantificare le somme spettanti al custode quando è venuto meno il carattere pubblicistico della funzione.
Codice di procedura penale
art. 127, art. 263, art. 324 (richiamati nel testo)
La Cassazione richiama le regole processuali sulla restituzione (possibilità di opposizione al decreto del PM, rimessione della controversia al giudice civile se esiste contestazione sulla titolarità della restituzione) per spiegare che chi non propone opposizione resta obbligato nei confronti del custode.
Codice civile
artt. 1206, 1207, 1362, 1366, 1370, 1723, 1766, 1781, 2909 c.c. (richiamati nei motivi e nella difesa)
La Corte afferma che, una volta decaduto il carattere pubblicistico e decorso il termine di 30 giorni, il credito del custode si regola secondo le norme del codice civile (principi generali sul rapporto obbligatorio, rimborso, prova e titolarità del diritto). Gli articoli relativi al mandato, interpretazione delle clausole contrattuali e responsabilità (es. 1207 c.c.) sono stati valutati ma ritenuti non decisivi nel rapporto verso il custode, posto che il decreto di restituzione aveva individuato Sacchi come avente titolo e quest'ultimo non aveva proposto opposizione.
Corte Costituzionale
La sentenza di incostituzionalità dell'art. 1, commi 318-321, L. 311/2004 è richiamata per escludere l'applicabilità della disciplina speciale utilizzata dalla Corte d'appello per la liquidazione forfettaria.
Massime di principio
- Se un veicolo sottoposto a sequestro viene dissequestrato e il pubblico ministero dispone la restituzione ad una specifica persona, quella persona è l'obbligato principale al pagamento delle spese di custodia decorrenti dal 31° giorno successivo alla comunicazione del provvedimento, salvo che abbia proposto opposizione al decreto di restituzione.
- Dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione, il rapporto tra custode e avente diritto perde il carattere pubblicistico: le pretese del custode diventano crediti civilistici e si applicano le norme del codice civile per liquidazione e rimborso.
- Le tariffe o tabelle (es. D.M. 265/2006) adottate per la determinazione delle indennità si applicano quando gli oneri di custodia sono a carico dello Stato; non sono automaticamente utilizzabili per quantificare i corrispettivi dovuti in rapporti meramente privatistici post-dissequestro.
- La semplice presenza, nella polizza assicurativa, di una clausola che attribuisce all'assicuratore la procura a vendere non sostituisce l'eventuale provvedimento giudiziale che individua un diverso avente titolo alla restituzione: l'assicuratore non diventa automaticamente destinatario del decreto di restituzione e non è onerato delle spese di custodia in mancanza di specifico atto o azione di rimborso.
- Chi ritiene di non essere titolare del diritto alla restituzione indicato nel provvedimento del PM deve tempestivamente esercitare gli strumenti processuali (opposizione al decreto del PM) per non risultare poi obbligato verso il custode; in alternativa chi paga può poi agire civilisticamente verso il reale obbligato per ottenere il rimborso.
- In decisioni simili, il giudice valuterà prima la destinazione del provvedimento di restituzione (chi è formalmente indicato come avente titolo) e la eventuale opposizione, poi soltanto la ricostruzione dei rapporti contrattuali e il trasferimento della disponibilità del bene (es. procure, contratti di assicurazione) per stabilire eventuali azioni di rimborso tra privati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 14373/2024 del 23/05/2024
- Sentenza civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 14382/2024 del 23/05/2024
- Sentenza civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 14385/2024 del 23/05/2024
- Sentenza civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 14387/2024 del 23/05/2024
- Sentenza civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 14396/2024 del 23/05/2024
- Sentenza civile · 23 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 14398/2024 del 23/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →