Cassazione Civile, Sentenza n. 14387/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sanavit aveva citato Biemme per il risarcimento dei costi sostenuti per la sostituzione/ riparazione di reti da letto ritenute difettose e per lucro cessante. In prime cure il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo non provati vizi imputabili alla convenuta (Biemme). La Corte d'appello di Venezia, accogliendo l'appello di Sanavit, aveva ritenuto documentalmente provato un impegno di Sanavit all'eliminazione dei vizi (con conseguente riconoscimento del vizio e nascita di una nuova obbligazione) e, applicando principi propri della responsabilità dell'appaltatore, aveva condannato Biemme al risarcimento per le spese di sostituzione e riparazione. Biemmereti ha impugnato in Cassazione per plurimi motivi, tra cui motivazione apparente sulla prova documentale del riconoscimento e vizio di sussunzione per aver applicato la disciplina dell'appalto a rapporti qualificati dalla Corte come plurimi contratti autonomi/forniture a campione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo principale: ha censurato la motivazione della Corte d'appello per insufficiente specificazione dei documenti e del contenuto ritenuto idoneo a provare il presunto "impegno alla eliminazione dei vizi" (motivo di nullità per motivazione apparente) e ha rilevato un vizio di sussunzione nell'applicazione automatica della disciplina dell'appalto all'intera serie di forniture senza adeguata qualificazione del rapporto contrattuale fra prototipo, campione e successive consegne. Per il resto i motivi restanti sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale di Sanavit è stato rigettato. La sentenza d'appello è cassata limitatamente ai profili indicati e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, perchè ricostituisca compiutamente il rapporto commerciale, qualifichi i diversi contratti e applichi la disciplina giuridica pertinente (con valutazione dell'eventuale responsabilità per vizi, prescrizione o esclusione della garanzia). La Cassazione ha altresì disposto che la Corte d'appello decida sulle spese di legittimità e ha indicato l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma VI
Richiesto il minimo costituzionale di motivazione; la sentenza d'appello è stata censurata per motivazione apparente in violazione di tale principio
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n.4
Fondamento della censura in Cassazione per motivazione apparente o insufficiente: la nullità per motivazione che non consente di comprendere il ragionamento del giudice
Codice di procedura civile, art. 132, comma II, n.4
Riferimento normativo richiamato nella censura sulla motivazione (richiesta di motivazione esaustiva)
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 118
Richiamato nella censura sulla motivazione e sulle regole procedurali
Riferimento alla disciplina della garanzia per i vizi delle cose vendute (profili richiamati nella censura sulla applicabilità della garanzia)
Richiamato in relazione all'esclusione della garanzia quando i vizi sono conosciuti o conoscibili dal compratore; la Corte territoriale aveva escluso l'esclusione ma la Cassazione ha rimandato per riesame
Richiesto tra le norme del codice civile rilevanti alla questione della garanzia per vizi
Disciplina della prescrizione dell'azione per vizi: oggetto di eccezione di prescrizione e censura sulla relativa valutazione
Norma citata nel novero delle disposizioni rilevanti per la garanzia e i rimedi
Norma relativa alla responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera: richiamata dalla Corte d'appello; la Cassazione ha richiamato la necessità di corretta qualificazione del rapporto prima di applicarla
Riferita tra le norme del contratto d'appalto e garanzia per vizi
Richiamato in relazione al concorso colposo del creditore (art. 1227) e alla sua valutazione; la Corte ha rimandato per riesame
Richiamato rispetto al principio di liquidazione del danno e al suo collegamento con l'onere probatorio
Principio dell'onere della prova: citato nel ragionamento sulle eccezioni di merito e sull'efficacia probatoria delle deduzioni
Richiamato tra le norme cennate nella censura (prescrizione, soglie etc.)
Norma richiamata nell'ambito delle questioni di prescrizione
Norma richiamata nell'ambito delle questioni di prescrizione
Codice di procedura civile, art. 345, comma 2
Richiamato nella discussione sulla possibilità per il giudice d'appello di rilevare d'ufficio questioni e sul necessario appello incidentale se il giudicato interno si è formato
Codice di procedura civile, art. 329, comma 2
Richiamato rispetto al tema del giudicato interno e alla necessità di appello incidentale per rimettere in discussione eccezioni già decise
Codice di procedura civile, art. 346
Norma richiamata in relazione alla riproposizione delle eccezioni in Cassazione e in appello
Codice di procedura civile, art. 276
Richiamato nella trattazione dell'ordine logico delle questioni in primo grado e della non violazione operata dal Tribunale nel caso concreto
Massime di principio
- Quando la produzione è realizzata su campione fornito dal committente va chiarita la natura del rapporto: occorre distinguere tra appalto, fornitura su campione o vendita di cose realizzate "a campione"; la qualificazione influisce su oneri di garanzia, termini di prescrizione e responsabilità.
- Il riconoscimento dei vizi e un impegno alla loro eliminazione, se ritenuti rilevanti per far nascere una nuova obbligazione (con prescrizione ordinaria), devono essere provati in modo documentale e la corte deve indicare esplicitamente i documenti e il contenuto che giustificano tale conclusione: una formula generica "documentalmente provato" è insufficiente e determina vizio di motivazione.
- Non è possibile applicare automaticamente la disciplina dell'appalto all'intera serie di rapporti commerciali senza valutare se i singoli contratti siano autonomi forniture a campione o parti di un unico rapporto d'appalto; la sussunzione richiede valutazioni di fatto specifiche.
- L'eccezione di prescrizione è un'eccezione di merito che, se già esaminata ed efficacemente decisa in primo grado, può richiedere l'appello incidentale del convenuto per la devoluzione della materia; se in primo grado l'eccezione non è stata esaminata (omesso esame) la parte può riproporla in appello con le regole previste (art. 346 c.p.c.).
- Il giudice d'appello, quando conferisce obblighi risarcitori, deve fondare la decisione su un'adeguata motivazione e su corretta applicazione degli istituti (onere della prova, concorso di colpa, misura del danno): l'omessa valutazione di elementi rilevanti o la sovrapposizione non motivata di discipline diverse può determinare cassazione e rinvio.
- In caso di contestazione sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sulle conseguenze in termini di garanzie e prescrizioni, è prassi corretta ricostruire compiutamente la serie di contratti e la funzione del campione (modello insostituibile vs. semplice riferimento qualitativo) prima di decidere sulla responsabilità per vizi.
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