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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14373/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa all'iscrizione a ruolo straordinario ex art. 11 n.3 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973 per rischi di perdita del credito a seguito del fallimento della CEDAT e alla sospensione dei termini di impugnazione e di riscossione conseguente alla presentazione di un'istanza di accertamento con adesione dal curatore fallimentare. L'Agenzia impugna la decisione della CTR che aveva ritenuto che l'istanza di adesione presentata dal curatore sospendesse i termini per l'impugnazione e la riscossione anche con riguardo alle cartelle di pagamento iscritte in ruolo straordinario a carico delle società controllanti/coobbligate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sul profilo della falsa applicazione di legge. Ha affermato il principio secondo cui l'art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 218/1997 (sospensione per istanza di accertamento con adesione) non può produrre effetti nei confronti dell'iscrizione a ruolo straordinario ex art. 11 n.3 e 15-bis del d.P.R. 602/1973, poiché tale ruolo straordinario ha origine autonoma e non deriva dalla pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento ma dal fondato pericolo di perdita della riscossione (es. fallimento). In conseguenza la sentenza impugnata della CTR è stata cassata e rinviata al giudice di merito in diversa composizione per i provvedimenti consequenziali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 11 comma 3

    ruoli straordinari formati quando vi e' fondato pericolo per la riscossione

    L'iscrizione a ruolo straordinario nasce per il rischio di perdita di riscossione (p.es. fallimento) ed e' autonoma rispetto alla pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento; non e' assorbita dalla sospensione prevista dall'art.12 d.lgs. 218/97.

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 15-bis

    norma richiamata per i ruoli straordinari

    Riguarda modalita' di iscrizione e riscossione in casi straordinari; conferma che il ruolo straordinario ha natura e finalita' specifiche connesse al pericolo di perdita del credito.

  • d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, art. 12

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni

    La sospensione opera con riferimento ai termini di impugnazione e alla riscossione in pendenza di giudizio (ruolo provvisorio ex art.15 DPR 602/73 o ruolo iscritto in pendenza di giudizio ex art.68 d.lgs.546/92). Essa non trova applicazione all'iscrizione a ruolo straordinario ex art.11 n.3 e 15-bis DPR 602/73.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 68

    ruolo iscritto in pendenza di giudizio

    Richiamato per distinguere i casi in cui la sospensione dell'art.12 d.lgs.218/97 si applica (ruolo iscritto in pendenza di giudizio) rispetto al ruolo straordinario.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 11

    attribuzione del reddito ai soci

    Usata in ricostruzione della responsabilita' tributaria dei soci/controllanti per redditi e IVA della societa' fallita, a fondamento dei ruoli e delle cartelle di pagamento.

  • d.lgs. n. 270/1999, art. 48

    norma richiamata nel ricorso originario

    Citata nella doglianza di violazione normativa; contestualmente alla ricostruzione della responsabilita' tributaria del liquidato/curatore.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende i termini di impugnazione e quelli per la riscossione solo con riferimento agli atti e ai ruoli collegati alla pendenza del giudizio (ruolo provvisorio o ruolo iscritto in pendenza di giudizio), non alle iscrizioni a ruolo straordinarie disposte per il pericolo di perdita del credito.
  • L'iscrizione a ruolo straordinario ex art. 11 n.3 e 15-bis DPR 602/73 ha natura autonoma rispetto all'avviso di accertamento: e' motivata dal rischio concreto di non poter recuperare il credito (es. fallimento) e quindi non viene sospesa dall'istanza di adesione presentata da uno solo degli obbligati/curatore.
  • La presentazione dell'istanza di adesione da parte del curatore fallimentare o di un solo coobbligato non sterila l'efficacia di un ruolo straordinario emesso per fondato pericolo di perdita della riscossione a carico degli altri coobbligati; i termini per impugnare le cartelle straordinarie decorrono normalmente salvo diversa disposizione di legge.
  • Per il contribuente/obbligato risulta cruciale distinguere il tipo di ruolo (ordinario/provvisorio o straordinario) prima di affidarsi alla sospensione derivante dall'istanza di adesione; in caso di ruolo straordinario e' opportuno valutare tempestivamente impugnazione e misure cautelari.
  • Per l'Amministrazione finanziaria, l'iscrizione a ruolo straordinario resta uno strumento legittimo quando sussiste un fondato pericolo di perdita del credito (p.es. fallimento): l'ufficio puo' legittimamente procedere anche se e' pendente un'istanza di adesione relativa all'avviso di accertamento sottostante.

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